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Affidamento in convenzione di pubbliche funzioni: contributi fuori campo IVA

Nella Risposta n. 22/2020, l'Agenzia delle entrate esclude da IVA i contributi corrisposti dalle Aziende (presumibilmente ASL) all'Istituto (presumibilmente INPS), in forza di convenzione stipulata dalla Regione, per lo svolgimento di attività poste in essere prima direttamente dalle ULSS. Trattasi, in particolare, dell'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile e disabilità. Le Aziende devono corrispondere all'Istituto un contributo prefissato, che potrebbe essere ridotto qualora, in base ad appositi protocolli operativi, le Aziende apportino risorse professionali, strumentali o logistiche.
Si tratta di attività avente natura pubblico-autoritativa, posta in essere dall'Istituto quale "pubblica autorità"  - in sostanza nell'esercizio di un dovere-potere istituzionale - e in regime di monopolio, senza che vi siano distorsioni alla concorrenza. 
Secondo l'analisi della convenzione, l'Istituto svolge dette funzioni in virtù di una delega di funzioni. Nessun altro soggetto, nell'ambito territoriale di pertinenza, può accertare la sussistenza dei requisiti sanitari in materia e solo dagli esiti di tali accertamenti dipendono le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri benefici riconosciuti dalla legge discendenti dall'accertamento. 
Lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce in un rigido procedimento amministrativo nel quale sono disciplinate rigorosamente modalità, tempi, composizione degli organi, responsabilità, sub-procedimenti. 
Di conseguenza, ai fini dell'IVA, il contributo erogato dall'Azienda all'Istituto a fronte dell'espletamento di dette funzioni, è escluso dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo carattere sinallagmatico ed essendo percepito nell'ambito di pubblica autorità.