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Affidamento in house deve motivare il mancato ricorso al mercato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 novembre 2025, ha ritenuto di formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune osservazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dalla decisione assunta dal Comune di Brindisi di affidare il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia e di altri servizi vari alla società in house Brindisi Multiservizi S.r.l.

Come noto, l’articolo 17 del d.lgs. n. 201/2022 impone all’ente di fornire nella deliberazione di affidamento in house di un servizio pubblico locale a rilevanza economica una motivazione qualificata a sostegno del mancato ricorso al mercato, “ai fini di un’efficiente gestione del servizio”, illustrando i benefici della scelta effettuata in riferimento a diversi profili, quali investimenti, qualità del servizio, costi dei servizi per gli utenti, impatto sulla finanza pubblica.

Similmente, la relazione ex articolo 14 dello stesso decreto – da adottare prima della procedura di affidamento – deve dare conto delle valutazioni effettuate nella scelta della modalità di affidamento con riferimento ai medesimi profili sopra citati e anche ai “risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili”, nonché ai risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio.

Nel caso in esame, le argomentazioni a sostegno della scelta di affidamento in house alla società BMS, fornite nella relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 allegata alla deliberazione n. 68/2025 (di seguito anche “Relazione”) – e predisposta per il solo servizio di gestione della sosta a pagamento – non appaiono convincenti sotto diversi profili.