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Affidamento raccolta rifiuti: prevale la norma statale quelle delle Province autonome?

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito con delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 che l'affidamento dei servizi ambientali disposto da 24 Comuni consorziati di una provincia autonoma del Nord Italia, in favore di un'azienda speciale per il periodo 2026/2038, non è in linea con la normativa nazionale di settore e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.

La decisione rappresenta un importante chiarimento sull'applicazione del decreto legislativo 201 del 2022 che ha operato il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. I 24 comuni della provincia autonoma avevano approvato la modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali fino al 31 dicembre 2038, confermando in continuità lo svolgimento dei servizi in forma associata tramite il consorzio-azienda, nell'attesa della trasformazione in società in house.

I comuni interessati avevano invocato la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 5, del decreto 201/2022, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome "compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione". Tale interpretazione avrebbe consentito di applicare la propria disciplina provinciale in materia di servizi pubblici locali, che prevede l'affidamento diretto ad aziende speciali anche per i servizi a rete.

ANAC ha però chiarito che il richiamo alla clausola di salvaguardia deve essere interpretato considerando la natura di "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" attribuita alle disposizioni del decreto 201/2022. Come stabilito dall'articolo 1, comma 2, il decreto "stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali" che si atteggiano a norme-cornice per la legislazione regionale di dettaglio, da far valere su tutto il territorio nazionale.

La decisione conferma l'orientamento secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina statale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non potendo invocare l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali quando queste si configurano come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.