Affido di minori, conta la residenza della madre
La Corte Conti Lombardia, con parere n. 267/2025 ha affrontato il tema dell’affido minori al Comune disposta dal tribunale.
A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento, promosso ex art. 330 e 333 cc a tutela dei minori, è stato disposto che “l'Ente affidatario provveda a valutare il più idoneo collocamento dei minori, unitamente alla madre” . Il Comune istante chiede se, oltre ad essere tenuto alla compartecipazione delle spese riferite ai minori, in quanto Comune di residenza del padre, sia anche tenuto a compartecipare alle spese per il collocamento della madre, residente in altro Comune.
La Sezione ha ripreso la norma in questione.
Tra i principali riferimenti normativi di carattere nazionale nella materia degli affidi è, oltre l'art. 330 e seguenti del codice civile che disciplina la decadenza della responsabilità genitoriale, l'art 4 della legge 184 del 1983 modificata dalla legge 149 del 2001 al comma 2 dispone che "ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ”, mentre il successivo comma 3 suggerisce che " nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicare specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi ei modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”. Per quanto poi riguarda gli oneri, l'art 35, comma 5, del rdl 1404 del 1939 prevede che " le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente". Pertanto, come rileva la Sezione Molise con deliberazione n. 2 del 2016, “le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo richiamato, sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune ” .
Stabilito questo principio, rileva in questa sede quanto stabilito dalla legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che all'art 6, comma 4, dispone che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assumono gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. In attuazione della legge quadro nazionale, la Regione Lombardia ha disciplinato la materia con la legge regionale n. 3 del 2008 e con riferimento agli oneri da sostenere ha disposto all'articolo 8, comma 7 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 del 2013) che gli oneri sono a carico del comune in cui risiede la persona assistita e che riceve la prestazione. Si riporta testualmente la disposizione (commi 7 e 7 bis) che regola, quindi, il riparto degli oneri tra comuni e che, quindi, definisce con chiarezza il quesito in discussione, tanto con riguardo alla posizione dei minori che della madre pura assistita: “Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) ec), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulta, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulta iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica.
Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore oi genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali ”.
Mentre la compartecipazione tra comuni è stabilita dalla legge regionale citata esclusivamente per i casi in cui la potestà genitoriale del minore assistita sia esercitata da genitori residenti in comuni diversi alla data dell'affidamento, per quanto riguarda il genitore assistito -rispetto al quale non vi sono soggetti civilmente obbligati all'assistenza- gli oneri di protezione sociale sono posti a carico del comune in cui risiede la persona al momento della prestazione.
La Sezione La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta al quesito formulato dal Comune, dichiara che in caso di collocamento di un minore, unitamente alla madre, in strutture di accoglienza, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, il comune ha tenuto a integrare le spese per il collocamento della madre è il comune di residenza della stessa al momento dell'erogazione della prestazione.