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Agente contabile consegnatario titoli deve anche relazionare sugli indirizzi del consiglio comunale

La Corte Conti Emilia Romagna sezione giurisdizionale, in diverse espressioni, tra la cui la Circolare n. 1/2024, evidenzia, in materia di agente contabile consegnatario titoli “dalla definizione di consegnatario di titoli azionari e partecipativi, consegue che assume tale qualifica l’agente contabile incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate:

esercizio dei diritti di socio;

rendita del conto giudiziale;

relazione finale ed inventari

Pertanto, devono essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. sentenze Sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Veneto,18.10.2017 n. 122). Si tratta di una relazione annuale del consegnatario dei titoli riguardante le variazioni intervenute nel corso degli esercizi, con l’indicazione delle cause che le hanno determinate e delle modalità con le quali è stato esercitato il potere affidato in applicazione delle direttive emanata dall’ente".

Nei conti giudiziali depositati presso la Sezione Giurisdizionale è stato riscontrato che:

quasi sempre mancano le direttive impartite dall’amministrazione al consegnatario per l’esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;

non risulta depositata la relazione annuale resa dal consegnatario di titoli all’ente sull’adempimento a tali direttive, unitamente al conto finale (art. 2428 c.) nonché, da parte degli enti;

non è presente la relazione dettagliata sulla gestione dell’agente contabile che consenta di avere contezza sull’attuazione degli specifici compiti affidati.

Poiché rientra negli obblighi dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parifica con le scritture dell’ente, al fine di accertare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio, ne consegue la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture di tale tipologia di conti giudiziali.