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Agenti contabili, anche il nome del responsabile di procedimento deve essere trasmesso alla Corte dei Conti

L’art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 Codice di giustizia contabile dispone “L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”.

La Circolare 1/2024 Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, evidenzia, al pari di altre Sezioni, che il nome del responsabile di procedimento agenti contabili di cui art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.

In particolare, è evidenziato che le amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare ed aggiornare ogni anno i dati identificativi relativi ai:

a)soggetti nominati agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;

b)responsabili del procedimento (art. 139 comma 2) per il deposito del conto giudiziale con la documentazione prevista dalla legge attraverso l'applicativo SiReCo


In merito alla “relazione degli organi di controllo interno” di cui art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016, la Sezione Corte dei Conti Sezioni riunite n. 2/2018 ha individuato in tale figura l’Organo di revisione, anche se non tutte le Sezioni regionali Corte Conti richiedono tale relazione, mentre altre Sezioni fanno riferimento alla figura del Segretario o del responsabile dei controlli interni.