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Agenzia pubblica di gestione sosta e trasporti: regime IVA

Conformemente a quanto affermato anche in recenti interpelli, la Risposta n. 92/2020 ribadisce che non sono rilevanti IVA i contributi erogati da enti pubblici (nella specie Regione e Comuni, per il tramite della Provincia) ad una Agenzia locale della mobilità - costituita sotto forma di società commerciale a seguito dell'incorporazione di due società preesistenti che gestivano il servizio di sosta a pagamento e sia il contratto di trasporto pubblico locale -  in assenza di convenzioni o atti riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino diritti e obblighi tra la Società e gli enti eroganti.  Non potendo essere inquadrati nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive, le risorse finanziarie - trasferite in base alla legge regionale - sono da considerarsi "a fondo perduto" devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2 c. DPR 633/1972. Dette risorse, in particolare, sono trasferite all'Agenzia tramite la Provincia, senza che vi siano penali o clausole risolutive, in base ad un accordo di programma.
Per converso, l'attività svolta dalla Agenzia, nella forma di società commerciale, assume rilevanza IVA. Di conseguenza, sarà detraibile l'IVA assolta sugli acquisti di beni o servizi nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni  a valle imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.