Aggiornato il prospetto equilibri di bilancio, nella nota sull'applicazione avanzo presunto
La Commissione Arconet, nel corso della seduta del 10 dicembre scorso, il cui verbale è già stato pubblicato, ha approvato una modifica al prospetto degli equilibri di bilancio relativamente alla nota (2) che in precedenza considerava possibile applicare in sede di prima approvazione di bilancio di previsione i solo avanzo vincolato presunto, mentre la norma consente come noto, di applicare anche la quota di avanzo accantonato presunto, se consolidato, ovvero derivante da esercizi precedenti.
In particolare, si legge nel verbale, la Commissione ha discusso la proposta di aggiornamento di due note dei prospetti degli equilibri dello schema di bilancio di previsione (allegato 9 al d.lgs. n. 118 del 2011), riguardanti l’utilizzo del risultato di amministrazione presunto. L’aggiornamento è diretto ad adeguare le note all’articolo 187, commi 3, 3-quater e 3-quinquies, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e all’articolo 42, commi 8, 9 e 10, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che consentono di applicare al bilancio di previsione le quote del risultato di amministrazione presunto costituite da fondi vincolati e da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare, la nota (2) del prospetto degli equilibri di bilancio degli enti locali e la nota (**) del prospetto degli equilibri di bilancio delle Regioni.