Ai fini Tari non si può assimilare l’agriturismo all'albergo
Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Umbria, i titolari di alcune aziende agrituristiche impugnavano le deliberazioni consiliari nn. 40 del 19 maggio 2014 e 46 del 26 giugno 2014 con cui il Consiglio comunale di Corciano aveva approvato il Regolamento "Imposta unica comunale (IUC): imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI)" e le tariffe per l’anno 2014, nella parte in cui si equiparavano ai fini della TARI le tariffe per gli alberghi e gli agriturismi. I ricorrenti lamentavano vari profili di eccesso di potere e la violazione del principio di capacità contributiva: l’equiparazione era per loro illegittima, l’agriturismo rientrava nella categoria dell’imprenditoria agricola ai sensi dell’art. 2135 Cod. civ.. e dei parametri della normativa regionale, tenendo conto anche dei locali utilizzati ad uso agrituristico.