Al fondo di rotazione art. 243-ter tuel non si applica l’art. 52 comma 1 ter DL 73/2021
L’art. 243 TUEL dispone in materia di Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. L’art. 52 comma 1 ter DL 73/2021 tratta del nuovo giro contabile da adottare per il FAL – fondo anticipo liquidità, come spiegato da principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 al paragrafo 3.20 ter.
Su questo argomento, è intervenuta con un importante chiarimento la Corte dei Conti sezione autonomie con parere n. 23/2025.
Un Comune rivolgeva alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere relativa al Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Nel quesito, l’Ente chiedeva di conoscere l’avviso della Corte in merito «alla corretta applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023», e in particolare se, per gli effetti di detta sentenza, «per il fondo di rotazione concesso ai sensi dell’art. 43, comma 1 e 2, del decreto-legge 12 novembre 2014, n. 133, debba essere applicato l’art. 52, comma 1 ter, del d.l. n. 73/2021».
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 104/2025/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
«L’art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all’art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL. Quest’ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell’utilizzo per cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che, allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate.».
Richiamo normativo:
Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
1.Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
2.Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3.I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021 art. 52 comma 1 ter:
1-ter. A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso