← Indietro

Ammesso definitivamente il rimborso IVA sulle spese di miglioramento su beni di investimento “di terzi”

Con la Risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 l’Agenzia delle entrate rivede, alla luce della giurisprudenza di Cassazione, il proprio orientamento legittimando il diritto alla detrazione ma anche il rimborso sull’Iva relativa all’acquisto di “beni ammortizzabili” anche se non di proprietà. In particolare, si fa riferimento alle spese sostenute per opere “inseparabili” dai beni di terzi, poiché tali opere non potevano essere iscritte come beni ammortizzabili nel bilancio del soggetto che le aveva realizzate.
La questione nasce da un lungo dibattito giurisprudenziale sulla legittimità dell’esercizio della detrazione prima, ma soprattutto del rimborso, ai sensi dell’art 30 del D.P.R. 633/1972, per l’IVA assolta sugli interventi di miglioramento su beni di investimento ovvero “ammortizzabili”, ma non di proprietà. E’ il caso di interventi su beni in comodato, ma anche in locazione e, per quanto interessa anche gli enti locali, concessione.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 14 maggio 2024, n. 13162 ha stabilito che, in base alla normativa IVA, il concetto di "bene ammortizzabile" deve essere interpretato in modo più ampio, come “bene di investimento” (artt. 174, comma 2, lett. a) e comma 3, 188, comma 1, secondo periodo, e comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE), includendo anche i beni detenuti in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo medio-lungo, come nel caso di contratti di locazione o comodato. Più specificamente, le Sezioni Unite hanno rimarcato che "il concetto di ‘bene ammortizzabile’ non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell’IVA con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte dirette (artt. 102, 103, dPR 917/1986) e nemmeno risultano ermeneuticamente dirimenti le disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile ovvero i principi contabili", dovendosi piuttosto riferirsi alla nozione, ampia e sostanzialmente economica, data dalla direttiva europea. Presupposto fondamentale è, in ogni caso, la strumentalità dei beni all'esercizio dell'impresa è sufficiente per il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA.

Di conseguenza “In considerazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 e della successiva pronuncia della Sezione tributaria, n. 32345 del 2024, le indicazioni fornite al richiamato paragrafo 3 della risoluzione n. 179/E/ del 2005 sono da ritenersi non più attuali, con la conseguenza che l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’IVA per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma restando, in ogni caso, la ‘strumentalità’ dei beni stessi all’esercizio dell’impresa (presupposto generale della detraibilità dell’IVA ex articolo 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972) per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ‘investimenti’ che richiedono cioè un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.”