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Ammesso l'accesso agli atti anche per gli affidamenti sotto i 40.000 euro

E' illegittimo il rifiuto all'accesso agli atti richiesto da una società finalizzato a "prendere visione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti preliminari adottati con riguardo alle gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2015-2019 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare a ciascuna delle procedure indette, e degli inviti spediti a ciascuno degli operatori economici in relazione a ciascuna procedura" motivato in base alla natura "massiva" della richiesta che impone un'attività straordinaria all'amministrazione, alla sua genericità, preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, nonché per la possibilità di reperire la documentazione richiesta sul sito istituzionale dell'ente.
Il TAR Abruzzo Pescara, nella sentenza del 12/11/2019 n. 271, ha infatti accolto il ricorso dell'impresa in quanto titolare di un: "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso", essendo operante nel settore edilizio ed interessata "a partecipare alle procedure di selezione diretta che si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tale posizione giurisprudenziale assume ancor più rilievo alla luce della nuova disciplina delle procedure sottosoglia contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 e della valorizzazione del principio di rotazione (cfr. Linee Guida ANAC n. 4/2016)" In particolare: "Stante la sopra descritta inclusione della società istante tra i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alle procedure oggetto di richiesta ostensiva, è evidente la ricorrenza in atto in capo alla medesima di un interesse diretto concreto ed attuale a verificare, anche a fini risarcitori, che i criteri sanciti in materia dal codice degli appalti a tutela della concorrenza, della trasparenza e della parità di trattamento siano stati osservati; ciò è sufficiente per fondare un diritto all'accesso agli atti relativi alle forniture in economia (T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 settembre 2011 n. 2264)."
Non rileva la decorrenza dei termini per proporre un eventuale ricorso. Il TAR precisa che: "il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce infatti un "autonomo diritto all'informazione" accordato per la tutela nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine e, dunque, non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa; tale diritto all'informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l'ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti. Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono dunque assicurate all'amministrato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione in concreto da parte della P.A. di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica." Per queste ragioni, non viene meno a seguito del decorso del termine utile per intraprendere azioni giurisdizionali.
Quanto alla richiesta "massiva", il TAR stabilisce che il ricorrente ha: "interesse a verificare con quali modalità e rispetto a quali procedure siano state individuate le ditte da invitare alle procedure di selezione per l'affidamento diretto di lavori, per un arco di tempo determinato, nonché per una data tipologia di procedure di minimo importo, sicché, tenuto conto anche che trattasi di Comune di piccole dimensioni, non appare percorribile né sostenibile che per il tempo oggetto di richiesta l'evasione dell'istanza di accesso richieda una enorme mole di lavoro per l'ufficio interessato, e nemmeno possono ricadere a danno dell'interessato eventuali disservizi dell'amministrazione legati alla opposta carenza di personale. Né sotto altro profilo l'amministrazione ha comprovato in giudizio l'assunto secondo cui i documenti richiesti sarebbero disponibili sul sito istituzionale, il che peraltro, ove corrispondente al vero, smentirebbe la eccezione relativa alla eccessiva onerosità della evasione della richiesta, nonché la finalità di "controllo generalizzato" della stessa."
Il problema, in realtà, pare porsi nel tipo di "atti" e informazioni da ostendere negli affidamenti sotto i 40.000 euro, trattandosi di contratti per i quali era ed è ammesso l'affidamento diretto senza che vi siano, necessariamente, delle formalità nella comparazione di eventuali preventivi o cataloghi, in particolare per le procedure ante 2016.