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Amministrazioni dello stato: istruzioni sul rilascio della CU in caso di comando presso più soggetti

Nel caso di assegnazione in comando di un dipendente a tempo pieno e indeterminato di una Amministrazione a due Dipartimenti, con la prima che corrisponde il trattamento fondamentale al dipendente, mentre i secondi corrispondono per parti il trattamento accessorio, sussiste un unico rapporto di lavoro caratterizzato dalla presenza di tre soggetti in posizione datoriale. L'Amministrazione - sostituto principale - chiedeva, quindi, se ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del DPR 1973, n. 600 - che prevede le modalità per il conguaglio annuo  - debba rilasciare al dipendente in posizione di comando una Certificazione Unica riepilogativa dei dati comunicati dai predetti Dipartimenti.
Nella risposta n. 428/2019, l'Agenzia delle entrate fornisce le opportune istruzioni in merito, chiarendo che:
- i Dipartimenti (uffici secondari) - che corrispondono i trattamenti accessori - devono comunicare al Ufficio principale - che invece corrisponde il trattamento fondamentale - entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, nonché le ritenute effettuate;
- i sostituti secondari, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovranno procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- il sostituto d'imposta principale tenuto al rilascio della CU al lavoratore comandato emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando nella sezione "Dati relativi ai conguagli", le somme e i valori corrisposti da ciascun sostituto d'imposta secondario. In particolare, nel punto 537 deve essere riportato il codice 8 per indicare che il conguaglio è stato effettuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973. A tal fine, tenuto che, nel caso di specie, i sostituti secondari sono due si renderà necessario utilizzare un modulo aggiuntivo.