← Indietro

ANAC accerta violazione del divieto di pantouflage

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha accertato con delibera n. 369 del 1° ottobre 2025 una grave violazione del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo.

Il caso presenta caratteristiche di particolare gravità per la tempistica dell'assunzione: l'ex responsabile di settore comunale, dimissionario dal 25 febbraio 2023, è stato assunto appena due giorni dopo, il 27 febbraio 2023, dalla società privata affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici presso gli edifici comunali.

La violazione risulta particolarmente evidente considerando che lo stesso ex dipendente aveva firmato, in qualità di responsabile del settore, la determinazione n. 204 del 30 marzo 2022 con cui era stato affidato il servizio alla società che successivamente lo ha assunto, configurando così l'esercizio di "poteri autoritativi o negoziali" nei confronti del soggetto privato destinatario dell'attività amministrativa.

Come chiarito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite, il divieto di pantouflage configura un'ipotesi di incompatibilità successiva che preclude ai dipendenti pubblici di svolgere attività lavorativa presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, per un periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

L'ANAC ha respinto le argomentazioni difensive che invocavano l'assenza dell'elemento psicologico della colpa e la circostanza che le dimissioni fossero motivate da un procedimento disciplinare in corso. L'Autorità ha chiarito che la norma sancisce un divieto specifico senza prevedere eccezioni, applicandosi indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato la cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Le conseguenze della violazione accertata sono particolarmente severe: nullità del contratto di lavoro stipulato il 27 febbraio 2023, divieto per la società di contrattare con il Comune per tre anni dalla data di assunzione dell'interessato, e obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Il caso evidenzia l'importanza del rispetto del periodo di "raffreddamento" di tre anni previsto dalla normativa anticorruzione, finalizzato a prevenire fenomeni di strumentalizzazione dei pubblici poteri e a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa. La tempistica particolarmente ristretta tra dimissioni e nuova assunzione - appena quarantotto ore - rende manifesta la violazione delle disposizioni poste a presidio della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

La delibera ANAC rappresenta un importante precedente nell'applicazione rigorosa della disciplina del pantouflage, confermando che l'Autorità non tollera comportamenti che possano compromettere l'integrità dell'azione amministrativa, indipendentemente dalle circostanze che hanno determinato la cessazione del rapporto di pubblico impiego.