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ANAC Aggiorna il Regolamento sulla Vigilanza: Definite le Violazioni Sanzionabili e le Modalità del Procedimento

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente aggiornato il proprio regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, introducendo significative novità nel sistema sanzionatorio e nelle modalità di controllo. L'aggiornamento, approvato con delibera n. 262 del 3 giugno 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2025, rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle attività di controllo e nella promozione della qualità complessiva delle prestazioni rese nell'ambito dei contratti pubblici.

Il nuovo regolamento dà piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice degli Appalti, che attribuisce all'ANAC il potere sanzionatorio per le irregolarità relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici. Questa innovazione si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento delle attività di vigilanza, finalizzato a garantire il corretto adempimento e la qualità delle prestazioni rese.

Il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di contestazione dell'addebito, stabilendo che questa può essere effettuata entro 90 giorni dall'acquisizione delle informazioni necessarie. Tale termine, come confermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, ha natura perentoria e decorre dall'acquisizione di informazioni "certe e dotate del carattere di specificità tale da consentire l'avvio del procedimento".

Il procedimento sanzionatorio si svolge in pieno contraddittorio, può essere attivato d'ufficio o su segnalazione e può portare, quando ne ricorrano i presupposti, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 500 euro e il massimo di 5.000 euro, come previsto dal Codice degli Appalti.

Una delle novità più significative riguarda la possibilità di pagamento in misura ridotta, pari al minimo edittale, entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito. Questa previsione, che si ispira ai principi della legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative, consente una definizione rapida del procedimento e incentiva la collaborazione degli operatori.

Il regolamento è accompagnato da un apposito allegato che elenca puntualmente le violazioni sanzionabili relative alla fase di esecuzione contrattuale. Tra le principali fattispecie si annoverano: l'omessa redazione del verbale di consegna dei lavori o di avvio delle prestazioni; l'omesso controllo della presenza e dell'attività dei subappaltatori; la mancata verifica dei requisiti delle imprese subappaltatrici; le violazioni degli obblighi di direzione e controllo tecnico-contabile; l'approvazione di varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti normativi e la mancata risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge

Queste violazioni si aggiungono a quelle già previste e applicate secondo il precedente regolamento, ampliando significativamente il perimetro di controllo dell'Autorità.

L'importo delle sanzioni viene determinato secondo criteri specifici che tengono conto di diversi fattori, tra cui la rilevanza e gravità dell'infrazione, l'attività svolta per eliminare le conseguenze della violazione, il valore dell'appalto, l'effetto pregiudizievole conseguente alla violazione e l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi.

Il regolamento introduce inoltre il concetto di reiterazione, che si verifica quando nei tre anni successivi alla commissione di un fatto sanzionato, l'autore commette un'altra violazione della stessa indole. Tale circostanza comporta un aggravamento della sanzione, in linea con i principi di proporzionalità e deterrenza che caratterizzano il sistema sanzionatorio amministrativo.

Il nuovo regolamento dedica particolare attenzione alla vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile, disciplinati dall'articolo 140 del Codice. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'ANAC i dati informativi relativi agli affidamenti, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa.

Analogamente, viene rafforzata la vigilanza sulle varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Questa previsione risponde all'esigenza di garantire un controllo più stringente su modifiche contrattuali che possono incidere significativamente sull'economia del contratto e sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

L'aggiornamento del regolamento rappresenta un significativo rafforzamento del sistema di vigilanza sui contratti pubblici, introducendo strumenti più efficaci per il controllo della fase esecutiva e per la prevenzione di irregolarità e disfunzioni. La definizione puntuale delle violazioni sanzionabili e delle modalità procedimentali contribuisce a garantire maggiore certezza del diritto e prevedibilità delle conseguenze per gli operatori del settore.

Il nuovo sistema si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione e digitalizzazione dei controlli, che vede nell'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici uno strumento fondamentale per l'efficacia dell'azione di vigilanza. L'integrazione tra i diversi sistemi informativi e la standardizzazione delle procedure di controllo rappresentano elementi chiave per il successo della riforma.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento segna dunque un momento di svolta nel sistema di vigilanza sui contratti pubblici, con l'obiettivo di promuovere una maggiore qualità delle prestazioni rese e una più efficace tutela dell'interesse pubblico nell'ambito degli appalti e delle concessioni.