ANAC annulla gara per servizi di igiene urbana: disciplinare illegittimo
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 284 del 23 luglio 2025, ha rilevato gravi violazioni nella documentazione di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati di un importante capoluogo meridionale, con un importo a base di oltre 80 milioni di euro.
La vicenda si inquadra nel nuovo assetto normativo delineato dal decreto legislativo 36/2023, che ha introdotto una significativa innovazione rispetto al precedente codice: il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione per servizi e forniture. Come chiarito dall'articolo 10, comma 3, le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali solo se "attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", mentre l'articolo 100, comma 12 stabilisce perentoriamente che le stazioni appaltanti "richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti" dal codice stesso.
Questo rappresenta un cambio di paradigma fondamentale: se nel precedente codice del 2016 le amministrazioni godevano di maggiore discrezionalità nella definizione dei requisiti, oggi il legislatore ha voluto limitare drasticamente tale potere per favorire una più ampia partecipazione alle gare e contrastare pratiche potenzialmente anticoncorrenziali.
ANAC ha individuato quattro macro-aree di illegittimità nel disciplinare di gara, ciascuna delle quali configura una violazione del principio di concorrenza e del favor partecipationis.
La prima criticità riguarda la natura giuridica del fatturato specifico. Il disciplinare richiedeva un fatturato specifico maturato nel triennio 2022-2024, configurandolo erroneamente come requisito economico-finanziario. L'Autorità ha chiarito che, alla luce del nuovo codice, il fatturato specifico deve essere qualificato come requisito tecnico-professionale, con conseguente applicazione del periodo di comprova decennale previsto dall'articolo 100, comma 11. Questa distinzione non è meramente formale: mentre il fatturato globale attesta la solidità economica generale dell'impresa, il fatturato specifico dimostra l'esperienza tecnica in settori affini a quello dell'appalto.
La seconda violazione concerne la cosiddetta "clausola territoriale". Il disciplinare imponeva il possesso di un cantiere-deposito nel territorio comunale già in fase di gara, configurando tale requisito come condizione di partecipazione a pena di esclusione. ANAC ha ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui la clausola territoriale può assumere rilevanza solo quale elemento premiale ai sensi dell'articolo 108, comma 7, non come requisito di partecipazione, in quanto contrasta frontalmente con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra concorrenti.
La terza illegittimità riguarda la richiesta di disponibilità immediata di mezzi e attrezzature. Il disciplinare pretendeva che gli operatori dimostrassero già in fase di gara il possesso dell'intera dotazione strumentale necessaria per l'esecuzione del servizio. L'Autorità ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale previsione costituisce "un inutile aggravio di spesa" e viola il principio di proporzionalità, potendo l'obiettivo essere raggiunto rinviando la verifica a una fase successiva all'aggiudicazione.
Infine, ANAC ha censurato la richiesta di certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001) come requisiti di partecipazione a pena di esclusione, ribadendo che tali certificazioni possono essere previste solo tra i criteri premiali, come peraltro stabilito dai vigenti Criteri Ambientali Minimi per la gestione rifiuti.
ANAC ha invitato la stazione appaltante all'annullamento in autotutela di tutti gli atti di gara, assegnando un termine di 30 giorni per conformarsi al parere, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, l'Autorità procederà all'impugnazione diretta della documentazione di gara.
Per la riedizione della procedura, l'Autorità ha fornito specifiche raccomandazioni: eliminare la clausola territoriale come requisito di partecipazione, estendere il periodo di comprova per il fatturato specifico al decennio antecedente la pubblicazione del bando, non richiedere la disponibilità immediata di mezzi e attrezzature, e configurare le certificazioni di qualità come criteri premiali anziché requisiti di partecipazione.
La delibera ANAC si inserisce in un più ampio processo di riforma del sistema degli appalti pubblici, orientato verso una maggiore apertura del mercato e una riduzione delle barriere all'ingresso. Il principio di tassatività dei requisiti, introdotto dal nuovo codice, rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare pratiche amministrative che, pur formalmente legittime sotto il precedente regime normativo, finivano per limitare indebitamente la concorrenza.
Il caso analizzato evidenzia l'importanza di una formazione adeguata del personale delle stazioni appaltanti e della necessità di un supporto tecnico qualificato nella redazione degli atti di gara. La complessità del nuovo quadro normativo richiede competenze specialistiche che non sempre sono disponibili all'interno delle amministrazioni, specialmente quelle di minori dimensioni.
In questo contesto, assume particolare rilevanza l'attività di vigilanza collaborativa svolta da ANAC, che attraverso protocolli di intesa con le stazioni appaltanti può fornire supporto nella predisposizione degli atti e nella gestione delle procedure di gara, contribuendo a prevenire le violazioni anziché limitarsi a sanzionarle ex post.