ANAC: Chiarimenti sull'incompatibilità tra verifica e progettazione negli appalti pubblici
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti indicazioni operative in merito all'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di verifica e l'attività di progettazione nell'ambito dello stesso progetto di opera pubblica.
Nel comunicato del 30 aprile 2025, l'ANAC ha chiarito che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) mantiene il divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa. In particolare, l'art. 34 comma 3 dell'Allegato 1.7 stabilisce espressamente che "lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo."
La violazione di tale divieto, come evidenziato dall'Autorità, è riconducibile alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.lgs. 36/2023, che al comma 1 lettera b) prevede l'esclusione dell'operatore economico qualora la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.
L'ANAC ha sottolineato che, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Codice, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
Nel comunicato si raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione per il medesimo progetto cui afferisce l'attività di verifica.
L'Autorità ha inoltre precisato che, pur essendo richiesta una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante, il conflitto di interessi appare difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà che deve essere garantita dal soggetto verificatore.
Infine, il comunicato ricorda che l'eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente comporta, oltre all'esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione ad ANAC che potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara per un periodo fino a due anni.
La precisazione dell'ANAC si inserisce nel quadro dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, mirando a garantire l'effettiva indipendenza tra le figure del progettista e del verificatore, nell'interesse della qualità e dell'affidabilità delle opere pubbliche.