ANAC chiarisce le regole per le donazioni alle Pubbliche Amministrazioni
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina delle donazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni, delineando un quadro normativo che bilancia l'autonomia contrattuale degli enti pubblici con l'esigenza di prevenire fenomeni corruttivi. Il parere, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 9 luglio 2025, risponde alle richieste di precisazioni pervenute da diverse amministrazioni pubbliche in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
La norma stabilisce che "le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara", mantenendo ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. Tuttavia, ANAC precisa che questa possibilità è subordinata al rispetto di condizioni stringenti che garantiscano la genuinità dell'atto di liberalità.
Secondo l'interpretazione dell'Autorità, le donazioni alle pubbliche amministrazioni sono legittime solo quando sussistono tre elementi fondamentali. In primo luogo, deve essere assente qualsiasi interesse economico, diretto o indiretto, da parte del donante. La sussistenza di un interesse necessariamente non patrimoniale del donante giustifica infatti la sottrazione degli atti di liberalità alle regole dell'evidenza pubblica, consentendo di escludere a priori la creazione di un'occasione di guadagno attraverso tale operazione.
Il secondo requisito riguarda la conformità all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione o, più in generale, all'interesse della collettività. La donazione deve quindi inserirsi coerentemente nel quadro delle finalità istituzionali dell'ente beneficiario, non configurandosi come mera elargizione priva di collegamento con gli obiettivi pubblici.
Infine, è necessario che la donazione produca un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale del soggetto pubblico beneficiario, determinando un incremento tangibile delle risorse a disposizione dell'amministrazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
ANAC chiarisce una distinzione fondamentale tra gli atti animati da spirito di liberalità e i contratti gratuiti. Mentre le donazioni, caratterizzate dall'interesse non patrimoniale del donante, sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica, i contratti gratuiti rimangono soggetti al principio di trasparenza. Per questi ultimi, l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 36/2023 richiama specificamente il principio di trasparenza, da attuarsi mediante la pubblicazione dei dati indicati nel Comunicato del Presidente ANAC del 24 maggio 2024.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi alle donazioni, l'Autorità precisa che i dati riferiti alle liberalità ricevute da una stazione appaltante non sono soggetti all'obbligo di trasparenza derivante dal combinato disposto degli articoli 37 del decreto legislativo 33/2013 e 28 del decreto legislativo 36/2023.
Nonostante l'esclusione dall'obbligo di trasparenza, ANAC sottolinea che le donazioni devono essere analizzate sotto il profilo dei rischi corruttivi che possano eventualmente annidarsi in tali dinamiche. L'individuazione specifica dei rischi costituisce un passaggio fondamentale per poterli gestire in modo adeguato ed efficace, richiedendo particolare attenzione all'assenza di qualsiasi interesse economico del donante per evitare che attraverso lo schema contrattuale della liberalità un soggetto privato possa eludere la disciplina dell'evidenza pubblica e conseguire un profitto.
L'Autorità indica diverse misure di prevenzione che le amministrazioni possono programmare nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) o nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Tra queste, l'adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro, specificando i requisiti di ammissibilità della donazione, gli eventuali profili di conflitto d'interesse e le relative misure di prevenzione.
Pur non sussistendo un obbligo specifico di trasparenza, ANAC riconosce che la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'avviso di ricezione di una proposta di donazione potrebbe costituire un'ulteriore misura di prevenzione. In questo caso, trattandosi di un dato ulteriore, vige il dovere di procedere "alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti" ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013.
ANAC raccomanda che la pubblicazione dei dati sulle donazioni venga formalizzata in un regolamento o altro atto, disciplinando contestualmente le fasi del procedimento che esita nell'accettazione nonché le verifiche da svolgere sulle proposte di donazione. L'amministrazione può inoltre valutare di implementare ulteriori presidi anticorruttivi, prevedendo termini di standstill e il rilascio di un'apposita dichiarazione con cui il donante attesta la provenienza lecita del denaro impiegato nella donazione.
Particolare attenzione viene riservata alla necessità di preservare la natura dello schema negoziale, evitando il rischio che l'impresa possa ricevere un beneficio di carattere patrimoniale anche solo in termini di visibilità e ritorno d'immagine. Per questo motivo, l'Autorità suggerisce di omettere l'indicazione dell'operatore economico designato dal donante nella pubblicazione dei dati, concentrando l'attenzione sull'oggetto della prestazione e sulle sue caratteristiche qualitative.