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ANAC evidenzia criticità nella gestione delle varianti in corso d'opera negli appalti pubblici

ANAC ha concluso con una delibera di censura l'istruttoria relativa alla realizzazione di una nuova struttura ospedaliera materno-infantile ad alta specializzazione, evidenziando gravi criticità nella gestione della perizia di variante che ha comportato un incremento di oltre 26 milioni di euro, pari al 47,7% dell'importo contrattuale originario.

Con delibera n. 523 del 22 dicembre 2025, l'Autorità ha stabilito che la variante, pur formalmente giustificata con la normativa emergenziale Covid-19, non risulta in realtà riconducibile alle circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 50/2016. Le modifiche introdotte appaiono invece riferibili a scelte di riorganizzazione strategica dell'assetto ospedaliero regionale piuttosto che a esigenze direttamente collegate all'emergenza sanitaria.

Il quadro normativo di riferimento per le varianti in corso d'opera è disciplinato dall'articolo 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha sostituito l'articolo 106 del precedente decreto legislativo 50/2016. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 circoscrive il proprio ambito di applicazione ai contratti già stipulati, validi ed efficaci e in corso di validità, non potendo essere applicato analogicamente al di fuori di tale perimetro.

Particolarmente critico il giudizio dell'Autorità sullo stralcio delle lavorazioni essenziali per la funzionalità delle sale operatorie, operato per mantenere formalmente l'incremento economico entro il limite del 50% previsto dalla normativa. Tale scelta, secondo ANAC, comporta il rischio di realizzare un'opera strutturalmente incompleta e condizionata alla futura disponibilità di risorse finanziarie non garantite. Come evidenziato nella consolidata giurisprudenza, le modifiche contrattuali devono rispettare rigorosi parametri di necessità e proporzionalità per non configurare elusione dei principi di evidenza pubblica.

L'istruttoria ha inoltre messo in luce lo slittamento del termine contrattuale di oltre cinque anni, dal 22 aprile 2022 al 30 novembre 2027, dovuto prevalentemente al fermo progettuale di circa quattro anni necessario per la definizione della variante. Tale dilatazione temporale, unitamente alla procedura seguita assimilabile a una nuova progettazione, risulta in contrasto con la natura emergenziale dell'intervento originariamente invocata.

La valutazione complessiva dell'Autorità è che l'incremento economico derivante dalla variante, unitamente alla realizzazione di un ulteriore piano fuori terra, all'inserimento di nuovi reparti e alla profonda riorganizzazione dell'assetto strutturale e impiantistico dell'opera, integra una modifica di natura sostanziale idonea ad alterare l'equilibrio economico-finanziario e le condizioni essenziali dell'affidamento.

La fattispecie in esame evidenzia l'importanza del rigoroso rispetto della disciplina delle varianti in corso d'opera negli appalti pubblici, come confermato dalla consolidata giurisprudenza che richiede la sussistenza di circostanze effettivamente sopravvenute e imprevedibili per legittimare modifiche sostanziali ai contratti già aggiudicati. La normativa attuale, contenuta nell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, mantiene i medesimi principi di rigore nella valutazione delle modifiche contrattuali, richiedendo che le varianti siano giustificate da circostanze imprevedibili e non comportino alterazioni sostanziali dell'equilibrio contrattuale originario.