← Indietro

ANAC: Illegittima la richiesta di certificazioni di qualità come requisiti di accesso nelle gare d'appalto

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito con il parere di precontenzioso n. 375 del 1° ottobre 2025 che la previsione negli atti di gara di clausole che impongono il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione "a pena di esclusione" non è conforme al nuovo Codice degli Appalti.

Il caso riguardava una procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio di noleggio di misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada nell'area del Nord Salento, per un importo di 884.130 euro. La stazione appaltante aveva inserito nel disciplinare di gara l'obbligo di possedere, tra i requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, specifiche certificazioni ISO (9001, 27001, 20000 e 18295) afferenti all'oggetto dell'appalto.

L'Autorità ha chiarito che l'articolo 100, comma 12, del decreto legislativo 36/2023 stabilisce un principio di tassatività: "Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo". Tra questi requisiti non sono ricomprese le certificazioni di qualità come requisiti obbligatori di partecipazione.

ANAC ha sottolineato che "la disciplina del d.lgs. n.36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall'art. 100", con l'effetto che "deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità".

Il parere ANAC comporta che le stazioni appaltanti devono espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime che impongono certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione a pena di esclusione. Come previsto dall'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere deve comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre ricorso.

Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto un sistema più rigoroso nella definizione dei requisiti di partecipazione. L'articolo 100 stabilisce che sono requisiti di ordine speciale l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, e le capacità tecniche e professionali, richiedendo che le stazioni appaltanti richiedano requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, il comma 4 dell'articolo 100 prevede che le stazioni appaltanti richiedano che gli operatori economici siano qualificati attraverso attestazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Significativamente, il comma 5, lettera c) stabilisce che per ottenere l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono essere "in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati", ma questo requisito opera a livello di qualificazione dell'operatore, non come requisito autonomo di partecipazione alla singola gara.

La decisione di ANAC chiarisce definitivamente che le certificazioni di qualità non possono essere utilizzate come filtri selettivi autonomi nelle procedure di gara, dovendo invece essere considerate nell'ambito del più ampio sistema di qualificazione degli operatori economici. Questo orientamento mira a garantire il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, evitando che requisiti non previsti dalla legge possano limitare ingiustificatamente l'accesso alle procedure di affidamento.

La stazione appaltante mantiene comunque la facoltà di valutare le certificazioni di qualità nell'ambito dei criteri di aggiudicazione o come elementi di valutazione dell'offerta tecnica, ma non può imporle come condizioni di ammissibilità alla gara stessa, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o quando siano funzionali alla dimostrazione di specifici requisiti di capacità tecnica effettivamente necessari per l'esecuzione della prestazione.