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ANAC: indicazione sui requisiti di partecipazione a gara pubblica

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un parere di precontenzioso che evidenzia gravi criticità nella gestione dei requisiti di partecipazione in una procedura di gara per servizi sanitari specialistici del valore di oltre 5,5 milioni di euro.

Il parere ANAC n. 203 del 21 maggio 2025 ha censurato la condotta della stazione appaltante su due fronti principali: l'insufficiente declinazione dei requisiti speciali di partecipazione e l'illegittima previsione di certificazioni di qualità come requisiti escludenti.

L'Autorità ha rilevato che la lex specialis di gara presentava requisiti di capacità tecnica e professionale eccessivamente generici. In particolare, il disciplinare richiedeva genericamente che l'operatore economico avesse "eseguito, nei dieci anni precedenti alla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento", senza specificare alcun elemento quantitativo o qualitativo di dettaglio.

Come stabilito dall'art. 100 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono richiedere requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. L'ANAC ha sottolineato che "l'assenza o comunque la insufficiente declinazione dei requisiti speciali potrebbe incidere negativamente sull'interesse pubblico di efficienza e affidabilità dell'operatore economico, inficiando il connesso principio del risultato".

Il secondo profilo di illegittimità riguardava la previsione nel Capitolato di gara di specifiche certificazioni di qualità la cui mancanza comportava di fatto l'esclusione dalla procedura.

L'ANAC ha chiarito che, indipendentemente dalla collocazione della previsione nella lex specialis (disciplinare o capitolato), "la disciplina del d.lgs 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall'art. 100", escludendo quindi la possibilità di stabilire "quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità".

La decisione si inserisce nel quadro dei principi fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare: il principio del risultato (art. 1), che richiede il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidamento ed esecuzione dei contratti e il principio di massima partecipazione (art. 10), che impone di favorire l'accesso al mercato compatibilmente con l'oggetto del contratto.

Il parere richiama l'orientamento consolidato dell'Autorità secondo cui, specialmente per procedure di importo considerevole che incidono su beni di rilievo costituzionale come la salute, è necessario prevedere "correlati criteri di capacità tecnica e/o economica" per legittimare "la partecipazione alla gara dei soli soggetti qualificati, che siano effettivamente in grado di eseguire la commessa con professionalità, efficacia ed efficienza".

La giurisprudenza amministrativa ha confermato questo approccio, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 431/2023, che riconosce alle stazioni appaltanti "ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione", purché questi siano "proporzionati e funzionali all'interesse pubblico perseguito".

L'ANAC ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara e a bandirne eventualmente una nuova in conformità alle indicazioni fornite. Come previsto dall'art. 220 del d.lgs. 36/2023, qualora l'amministrazione non intenda conformarsi al parere, dovrà comunicare entro quindici giorni le relative motivazioni, con possibilità per l'ANAC di proporre ricorso giurisdizionale.

Il caso evidenzia l'importanza di un'attenta calibrazione dei requisiti di partecipazione nelle procedure di gara, bilanciando l'esigenza di selezionare operatori qualificati con il principio della massima concorrenza, nel rispetto del quadro normativo delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici.