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ANAC interviene su gara per servizi di ristorazione: rilevate criticità su prestazioni accessorie e determinazione del prezzo

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato significative criticità in una procedura di gara europea del valore di oltre 161 milioni di euro per l'affidamento di servizi di ristorazione degenti e mensa dipendenti a ridotto impatto ambientale, suddivisa in sette lotti per le necessità di enti del servizio sanitario regionale marchigiano. Con delibera n. 323 del 30 luglio 2025, l'Autorità ha evidenziato plurime violazioni del codice dei contratti pubblici che compromettono la regolarità della procedura.

Le criticità più rilevanti riguardano innanzitutto la qualificazione delle prestazioni richieste. Mentre alcune attività di manutenzione risultano correttamente qualificabili come accessorie al servizio principale di ristorazione, altre prestazioni - come la manutenzione di impianti elevatori, elettrici, antincendio e frigoriferi - presentano una propria autonomia funzionale che le configura come prestazioni a sé stanti. Secondo la giurisprudenza comunitaria richiamata da ANAC, una prestazione è accessoria quando "non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale", condizione che non ricorre per le manutenzioni specialistiche contestate.

Particolarmente grave risulta l'omessa previsione di requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali specifici per le prestazioni di manutenzione non accessorie. Come evidenziato dall'Autorità, l'art. 100 del codice dei contratti pubblici richiede che le stazioni appaltanti richiedano requisiti proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. La manutenzione ordinaria degli impianti termici deve essere affidata a imprese iscritte alla Camera di Commercio con responsabile tecnico qualificato, quella degli impianti elevatori richiede autorizzazioni specifiche secondo il d.P.R. 162/99, mentre per gli impianti antincendio occorrono tecnici qualificati secondo il d.m. 3/9/2021.

Sul fronte della determinazione del prezzo base di gara, ANAC ha riscontrato che la stazione appaltante ha utilizzato i prezzi di riferimento ANAC moltiplicandoli per il numero di pasti stimati, senza quotare separatamente le prestazioni aggiuntive. Questa metodologia contrasta con i Criteri Ambientali Minimi che prevedono quotazione separata per "attività o forniture collaterali al servizio" e con i prezzi di riferimento ANAC calcolati "al netto di eventuali costi sostenuti per la ristrutturazione/manutenzione della cucina". La mancata quotazione delle prestazioni aggiuntive ha comportato la determinazione di un prezzo inadeguato, tanto che per alcuni lotti il prezzo risulta inferiore a quello del servizio in corso, nonostante l'aumento generalizzato dei costi post-pandemici.

Criticità significative emergono anche nel calcolo del costo della manodopera. La stazione appaltante ha utilizzato tabelle ministeriali del 2018, ignorando il contratto collettivo nazionale rinnovato nel giugno 2024 con aumenti retributivi del 12,80% per il quarto livello. Come stabilito dall'art. 11 del codice, al personale impiegato negli appalti pubblici deve essere applicato il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore, principio che impone alle stazioni appaltanti di considerare le tabelle contrattuali aggiornate nella determinazione del costo della manodopera.

L'Autorità ha inoltre evidenziato come la determinazione forfettaria del costo della manodopera, senza parametrazione alle unità e qualifiche del personale necessario per le diverse strutture, falsifichi il calcolo disancorandolo dalla specifica realtà lavorativa. Nonostante le modalità di gestione del servizio risultino molto differenziate tra le strutture - per presenza o meno di centro cottura interno, modalità di distribuzione e trasporto - la stazione appaltante ha applicato un criterio uniforme che non considera le specificità operative di ciascun lotto.

Ulteriori criticità riguardano la mancata differenziazione dei prezzi in relazione alle diverse percentuali di prodotti biologici richieste per le varie tipologie di utenza. Pur richiedendo percentuali CAM differenti per dipendenti, degenti e utenti pediatrici, i prezzi base risultano distinti solo per tipologia di pasto e modalità di distribuzione, senza considerare i maggiori costi derivanti dalle diverse percentuali di derrate biologiche.

Infine, ANAC ha censurato l'utilizzo prevalente di criteri discrezionali per la valutazione dell'offerta tecnica, anche per elementi facilmente misurabili come frequenze di approvvigionamento, certificazioni possedute e caratteristiche delle attrezzature. L'attrazione di componenti quantitativi nell'ambito delle valutazioni qualitative rischia di compromettere imparzialità e trasparenza, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che considera tale pratica fonte di "discriminazione e mancanza di trasparenza".

L'Autorità ha dato mandato di trasmettere la delibera alla stazione appaltante per l'assunzione dei necessari correttivi entro trenta giorni, evidenziando come le criticità riscontrate compromettano i principi fondamentali di trasparenza, concorrenza e correttezza che devono governare le procedure ad evidenza pubblica, particolarmente rilevanti in un settore strategico come la ristorazione sanitaria che coinvolge la salute pubblica e ingenti risorse economiche.