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ANAC – la mancata verifica sulla genuinità della fideiussione viola i doveri di diligenza, prudenza e perizia

Con atto del Presidente del 10 aprile 2024 l’ANAC è intervenuta in relazione ad un appalto avente ad oggetto il miglioramento e l’adeguamento del sistema irriguo alimentato da dighe in cui la polizza fideiussoria è risultata contraffatta, contestando la “non adeguatezza delle misure utilizzate dalla stazione appaltante in merito alle omesse verifiche, propedeutiche all’erogazione dell'anticipazione, in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria al fine di assicurare l’operatività della garanzia, a causa dell’inosservanza dei doveri di diligenza, prudenza, perizia che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, posti a salvaguardia dell’interesse pubblico”.

In particolare, l’Autorità rileva che nella delibera con cui veniva approvata la proposta del Rup di liquidazione dell’anticipazione nulla venisse “detto in merito alle verifiche effettuate prima della proposta di pagamento dell’anticipazione sia in ordine al fatto che la garanzia fosse rilasciata da un soggetto legittimato e sia che la polizza fosse genuina” veniva, infatti, esclusivamente dato atto della polizza trasmessa dall’appaltatore e della fattura trasmessa e, pertanto, da ciò non emerge “che la stazione appaltante, visti anche i tempi ridottissimi per la concessione dell’anticipazione abbia effettuato verifiche preliminari circa la bontà della polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione in questione, mancando negligentemente di verificare l’attendibilità della documentazione prodotta dall’appaltatore” e soltanto nelle controdeduzioni, a seguito della richiesta di informazioni, la stazione appaltante avrebbe affermato di aver effettuato la verifica dell’iscrizione nel registro IVASS la quale risultava regolare.

L’ANAC, tuttavia, rileva che in merito alla polizza, risultata poi contraffatta, non essendo stata interpellata direttamente la compagnia di assicurazione non è stato possibile “far sorgere un campanello di allarme circa la genuinità della polizza” e, pertanto, “la mancata adozione di tutte le opportune cautele nella valutazione delle polizze fideiussorie offerte a garanzia della anticipazione, attraverso il controllo preventivo, anteriore al pagamento dell’anticipazione, che la polizza fideiussoria non sia contraffatta e sia riferibile ad imprese ed intermediari regolarmente autorizzati, rientra tra i doveri di diligenza, prudenza e perizia che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, nel caso di specie rimasti inosservati. L’azione della stazione appaltante è stata dunque permeata da una mancanza di accuratezza, inducendo l’erogazione di un’ingente somma di denaro a titolo di anticipazione, in assenza delle tutele previste dalla legge