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ANAC rileva gravi criticità negli atti di gara: documentazione incompleta e frazionamento illegittimo della progettazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un atto di definizione dell'istruttoria nei confronti di un ente ecclesiastico lombardo, evidenziando molteplici violazioni del Codice dei contratti pubblici nella procedura di affidamento dei servizi tecnici per la realizzazione di un nuovo museo diocesano, finanziata con fondi del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" per 728.438 euro.

ANAC ha confermato l'incompletezza della documentazione posta a base di gara, evidenziando la mancata redazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) da parte del RUP, in violazione dell'art. 41, comma 3 del d.lgs. 36/2023. La proposta progettuale utilizzata in sostituzione del DIP risulta inadeguata, mancando di dati estimativi sui costi e sui tempi di svolgimento.

L'Autorità ha rilevato il frazionamento della progettazione tra due soggetti diversi senza specifiche esigenze tecniche che lo giustifichino, in contrasto con l'art. 14, comma 6 del codice che vieta il frazionamento degli appalti salvo ragioni oggettive.

Particolarmente grave l'attribuzione di un ruolo di supervisione del progetto a soggetti privati incaricati in via privatistica, diversi dalle figure del RUP e del verificatore, in contrasto con gli artt. 15, 42 e 114 del codice.

ANAC ha contestato l'adeguatezza dei requisiti di partecipazione, che richiedono esperienza nel quinquennio per importi pari al doppio di quelli stimati, con possibile compromissione dei principi di massima partecipazione e concorrenza.

La procedura, pur essendo stata indetta da un ente ecclesiastico, è soggetta al rispetto del codice dei contratti pubblici in quanto finanziata con fondi pubblici del Ministero della Cultura. L'art. 222 del d.lgs. 36/2023 attribuisce ad ANAC la vigilanza sui contratti pubblici per prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

L'ente aveva già sospeso la procedura e il Ministero della Cultura aveva richiesto l'annullamento del bando. ANAC ha assegnato 45 giorni per fornire riscontro sulle determinazioni assunte, confermando l'orientamento verso un controllo sempre più stringente sulla corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici, anche da parte di enti ecclesiastici che utilizzino finanziamenti pubblici.