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ANAC: rilievi per frazionamento artificioso e violazioni procedurali

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso, con atto a firma del Presidente, forti criticità sulla gestione di procedure di affidamento diretto per servizi di progettazione di riqualificazione territoriale, evidenziando tre principali violazioni normative che rappresentano un quadro emblematico delle irregolarità più frequenti negli appalti pubblici sotto soglia.

La prima criticità riguarda l'inappropriata classificazione degli interventi nella categoria E.19 "Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane". L'analisi dei progetti definitivi ha rivelato che gli interventi consistevano principalmente in opere stradali (circa il 70% dell'importo complessivo) e opere di regimazione delle acque superficiali (circa il 15%), mentre l'arredo urbano rappresentava solo una quota marginale.

Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, la progettazione delle opere stradali è un'attività riservata essenzialmente alla figura professionale dell'ingegnere, secondo l'interpretazione degli articoli 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. La classificazione errata comporta non solo ripercussioni sulla stima del corrispettivo della progettazione, ma può incidere anche sul possesso della capacità tecnica e professionale dei progettisti.

Il secondo profilo critico concerne l'inadeguatezza delle verifiche sui requisiti dei professionisti affidatari. L'articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici richiede che siano scelti soggetti "in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali", ma l'amministrazione si è limitata ad acquisire curricula e dichiarazioni sostitutive senza produrre specifici riscontri documentali.

La normativa vigente impone alle stazioni appaltanti di non limitarsi alle dichiarazioni sostitutive, ma di acquisire riscontri documentali finalizzati alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi e alla valutazione dell'idoneità degli stessi. Come chiarito dall'ANAC, "l'affidamento diretto non attribuisce alla Stazione appaltante un potere incondizionato di scelta del contraente, dovendo comunque assicurarsi che l'operatore economico selezionato possegga i requisiti professionali ed economici necessari e sufficienti per eseguire l'appalto a regola d'arte".

La criticità più grave riguarda il frazionamento artificioso della progettazione in tre incarichi separati, ciascuno mantenuto sotto la soglia di affidamento diretto di 139.000 euro. Nonostante l'omogeneità degli interventi, la contestualità delle determine e l'identità della categoria di progettazione, l'amministrazione ha proceduto con affidamenti separati senza ragioni oggettive che giustificassero tale suddivisione.

L'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino". Nel caso specifico, il cumulo degli importi avrebbe determinato il superamento non solo della soglia di affidamento diretto, ma anche della soglia di rilevanza europea, imponendo l'applicazione delle procedure ordinarie di gara.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che costituisce artificiosa frammentazione vietata il ricorso sistematico a microaffidamenti diretti di prestazioni che, pur formalmente mantenute al di sotto delle soglie previste, risultano funzionalmente collegate e riconducibili ad un unico progetto complessivo.

Il caso evidenzia l'importanza di una corretta programmazione degli interventi e della necessità di valutare unitariamente tutti i servizi connessi alla realizzazione di un'opera. L'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ha formulato specifiche raccomandazioni per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e correttezza procedurale negli affidamenti futuri.

Le amministrazioni devono prestare particolare attenzione alla corretta classificazione delle opere, all'adeguata verifica dei requisiti professionali e alla programmazione unitaria degli interventi, evitando pratiche elusive che compromettono l'efficacia del sistema di controlli e la tutela della concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.