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ANAC su DDL Concorrenza: da rafforzare l’onere motivazionale per l’in house

ANAC ha pubblicato le sue osservazioni sul DDL Concorrenza, presentando emendamenti al testo, attualmente in discussione al Senato.

Tra le osservazioni sollevate dall’Autorità rilevano in particolare quelle inerenti alle motivazioni di convenienza economica e sociale ricadente in capo alle Amministrazioni ogniqualvolta intendano ricorrere all’istituto dell’in house providing in luogo di gare ad evidenza pubblica.

Secondo il Presidente Busia, la necessità di tali motivazioni dev’essere indicata con chiarezza nel nuovo DDL, rafforzandone così l’obbligo di adozione e di pubblicità. Ciò al fine di “favorire maggiore concorrenza anche nei servizi pubblici che vengono gestiti dalle municipalizzate”, riducendo in tal modo il ricorso agli affidamenti in house i quali sono spesso stati oggetto di abuso nell’ultimo decennio. Presentando i numeri a riprova, ANAC sottolinea che ad oggi “il ricorso all’in-house porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% degli affidamenti, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale”.

L’Autorità ha quindi richiesto al Parlamento “di inserire un termine di trenta giorni, durante i quali sarà possibile valutare l’adeguatezza delle ragioni delle amministrazioni ed eventualmente impugnare il ricorso all’in-house”, ricordando che “anche tali affidamenti dovrebbero confluire nella banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (…) per permettere un confronto sulla convenienza, guardando come sono realizzati i servizi sul mercato, e a quale prezzo”, nonché per aumentare la trasparenza, incentivando così “le scelte dirette a offrire servizi migliori ai cittadini”.

Altre osservazioni dell’Autorità hanno riguardato:

  • l’interoperatività tra il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità;
  • la predisposizione di atti di regolazione flessibile (bandi-tipo) da parte dell’Autorità e la stipula di protocolli di vigilanza collaborativa per le concessioni delle aree demaniali portuali e demaniali marittime a fini turistico ricettivi;
  • l’espressa applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici alle gare per l’affidamento, in appalto o concessione, di servizi pubblici locali di rilevanza economica ed agli affidamenti in house;
  • la maggior precisazione degli obblighi di trasparenza ricadenti in capo agli enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario ai sensi del D.lgs. 33/2013 e della L. 136/2010;
  • la concorrenza sui prezzi dei farmaci, con l’applicazione del criterio del prezzo di riferimento elaborato da ANAC;
  • l’estensione delle incompatibilità, ora in vigore solo per i direttori generali, amministrativi e sanitari, a tutti i responsabili delle strutture sanitarie;
  • l’applicazione a tutti i presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzie e disposizioni oggi applicabili solo ad alcune autorità.