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Anche il danno all'immagine della PA può costituire danno erariale

Un militare della Guardia di Finanza è stato condannato dalla Corte dei Conti sez. giurisdizionale Regione Veneto, sentenza 19 marzo 2025, n. 75 al risarcimento del danno all'immagine causato all'Amministrazione per aver effettuato accessi non autorizzati alle banche dati istituzionali, vicenda che ha avuto ampia risonanza mediatica compromettendo il prestigio e la credibilità dell'Ente.

Il caso riguarda l'utilizzo improprio delle credenziali di accesso ai sistemi informatici in dotazione alle Forze dell'Ordine, una condotta che integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico previsto dall'art. 615-ter del Codice penale. La norma punisce con la reclusione da due a dieci anni il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alla funzione, si introduce in un sistema informatico protetto o vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 12653/2025, il reato si configura anche quando il soggetto, pur essendo formalmente autorizzato ad accedere al sistema attraverso proprie credenziali, effettua consultazioni per finalità estranee al servizio. Nel caso specifico, gli elementi probatori raccolti, tra cui messaggi scambiati su app di messaggistica riservata e tabulati telefonici, hanno consentito di accertare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

La gravità della condotta è stata valutata anche sotto il profilo disciplinare. Come evidenziato dal TAR Lazio-Latina nella sentenza n. 735/2023, l'accesso abusivo e reiterato a banche dati istituzionali per finalità personali da parte di un sottufficiale integra una grave violazione dei doveri di lealtà e rettitudine, sintomatica di carenza delle qualità morali e di inadeguata consapevolezza del proprio ruolo.

La vicenda ha avuto particolare clamore mediatico, amplificando il danno reputazionale subito dall'Amministrazione. Come sottolineato dal TAR Lombardia-Brescia nella sentenza n. 789/2023, anche il solo sospetto che un militare possa aver eseguito accessi abusivi alla Banca Dati istituzionale per finalità estranee al servizio è idoneo a minare il rapporto fiduciario con i superiori gerarchici e con l'Autorità Giudiziaria, compromettendo l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5421/2023, ha ribadito che l'utilizzo delle informazioni contenute nelle banche dati per finalità diverse dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica costituisce una grave violazione dei doveri d'ufficio, che compromette l'immagine e il prestigio del Corpo. La presenza di valutazioni positive e l'assenza di precedenti disciplinari non elide la gravità oggettiva della condotta.

Il caso evidenzia come l'uso distorto degli strumenti informatici in dotazione alle Forze dell'Ordine possa determinare, oltre alle conseguenze penali e disciplinari, anche una responsabilità erariale per il danno all'immagine causato all'Amministrazione, specie quando la vicenda assume rilevanza mediatica minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.