Anche in caso di nuova istituzione della dirigenza, bisogna rispettare il limite di cui comma 557
La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 128/2025, ha affrontato quesito in merito alla istituzione di nuova dirigenza. Il sindaco di Comune con popolazione di 10.000 abitanti, evidenziava l'intenzione dell'ente di procedere ad una riorganizzazione della sua struttura amministrativa interna mediante l'introduzione di posizioni dirigenziali in grado di sostenere “con maggior efficacia” gli obiettivi istituzionale.
A riguardo dell'ente, alla luce di quanto disposto normativamente dall'art. 23 comma 2 D.lgs N. 75/2017, secondo cui “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, e, in considerazione della mancanza nell'annualità 2016 di personale dirigenziale e del relativo fondo di contrattazione decentrata, ha richiesto al Collegio se, a seguito dell'istituzione ex novo di posizioni dirigenziali, possa rideterminarsi in aumento “il limite complessivo 2016 del trattamento accessorio del personale ovviamente nel rispetto degli equilibri di bilancio”.
In secondo luogo il Comune ha richiesto di conoscere “se il valore del fondo costituito ex novo rappresenti incremento del limite ex articolo 1, commi 557 e 557 quater della Legge n. 296/2006, ossia se la media delle spese di personale riferite al periodo 2011-2013 possa essere incrementata del valore del Fondo dei Dirigenti, considerato che si tratta di posizioni istituite per la prima volta nei ruoli dell'Amministrazione”
Infine, partendo dal fatto che la previsione normativa di cui all'art. 33 co. 2 ultimo inciso DLn. 34/2019 (“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in rilasciato, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa ……, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018") farebbe riferimento "sia al valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata del personale (dipendenti ed EQ) sia al Fondo dei Dirigenti (nonostante la sua autonomia rispetto agli altri fondi)”, ha richiesto come quest'ultimo fondo deve valutarsi nella fattispecie normativa in questione “considerato che al 31/12/2018 non era istituito”.
La Sezione ha rilevato che il sistema delineato dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 rappresenta un meccanismo di controllo strutturale della spesa di personale degli enti territoriali, fondatore su parametri storici fissi e orientato al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli costituzionali e sovranazionali. Del resto, come ribadito dalla Sezione delle Autonomie le norme limitative della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 33, DL n 34/2019 e art. 3, co. 5, del DL n. 90/2014) presuppongono a monte la sussistenza di una “capacità assunzionale” dell'ente” che, prima di applicare il limite alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato, deve verificare “di avere la capacità finanziaria per maggiore spesa di personale a qualsiasi titolo”, vale a dire la capacità assunzionale generale delineata dall'art. 1, comma 557 quater-legge n. 296/2006 fondata su una soglia peculiare, costruita dal legislatore senza tenere contro dei vari fattori di evoluzione della spesa nel tempo.
NE DERIVA CHE, ANCHE IN CASO DI ISTITUZIONE DI NUOVE POSIZIONI DIRIGENZIALI, L'ENTE SARÀ TENUTO AD ADOTTARE TUTTE QUELLE AZIONI DIRETTE AD ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE ENTRO I LIMITI RECATI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 557 E SEGUENTI ART. 1 DELLA LEGGE N. 296/2006.
Pertanto, anche in questa situazione, la costituzione di nuovi fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale dovrà avvenire attraverso meccanismi di riequilibrio interno che non possono comportare un incremento della spesa complessiva oltre la soglia prevista dalla legge, e quindi con una riduzione proporzionale della spesa del personale non dirigenziale.