Anche nel nuovo CCNL quota minima da stanziare per la formazione del personale di comparto e dirigenziale
Anche il nuovo CCNL funzioni locali prevede obbligo di stanziamento finanziario risorse per la formazione del personale di comparto e dirigenziale.
Per il personale di comparto, la quota dedicata alla formazione non può essere inferiore all’1% del monte salari del personale, come prevede l’art. 37 comma 13 CCNL 2022-2024 pre intesa 2 novembre 2025:
13.Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all’art.
118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.
Per il personale dirigente, le disposizioni contrattuali prevedono che al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari, come confermato dal nuovo CCNL Funzioni locali 2022-2024, in corso di approvazione, all’art.17, comma 6:
6.Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.