Anche per la concessione dei posteggi al mercato serve la gara
L’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, evidenzia nell’ultimo bollettino un parere in merito alla concessione dei posteggi nei mercati.
Il commercio ambulante o il commercio su area pubblica è un’attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica (quali, ad esempio, i posteggi), che rientra nella nozione di servizi di cui alla Direttiva sui servizi nel mercato interno n. 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).
L’articolo 12 della Direttiva Servizi, con l’obiettivo di aprire al mercato le attività economiche il cui esercizio richiede l’utilizzo di risorse naturali scarse, impone il ricorso a procedure selettive per il rilascio delle concessioni, che assicurino trasparenza e par condicio tra i soggetti interessati, escludendo procedure di rinnovo automatico.
La disciplina nazionale del commercio ambulante, attualmente contenuta nella legge n. 214/2023 (recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) riconduce le concessioni non ancora assegnate nell’ambito di applicazione della Direttiva Servizi.
L’Autorità ha più volte evidenziato le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione a evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, tali da cristallizzare gli assetti di mercato. In particolare, per quanto riguarda la durata, si intende ribadire il principio per cui questa dovrebbe essere sempre commisurata al valore della concessione stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un’equa remunerazione del capitale investito.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito, proprio in tema di concessioni per il commercio su area pubblica, che “Il rinnovo automatico e generalizzato della concessione, stabilito dalla norma sopra richiamata [i.e., dall’articolo 181, comma 4-bis del d.l. n. 34/2020], non è una strada percorribile, peraltro disposto in via diretta all’interno di un quadro normativo in contrasto con la disciplina dell’Unione europea”.
Emerge dunque con chiarezza che per l’affidamento delle concessioni in esame gli enti devono ricorrere a modalità di selezione competitive, evitando rinnovi automatici e proroghe ingiustificate, nell’ottica di un’effettiva apertura del mercato del commercio su aree pubbliche, in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza.
Deve osservarsi inoltre che, sebbene la disciplina contenuta nella legge regionale Toscana n. 62/2018 (antecedente alla legge n. 214/2023) preveda, all’articolo 37, comma 1, che ai fini del rilascio della concessione di posteggio “il comune predispone appositi bandi”, altre disposizioni contenute nella medesima legge si pongono in contrasto con le disposizioni e i principi euro-unitari posti a tutela della concorrenza. Infatti, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, la concessione è rilasciata “tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato” e “a parità di presenze, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente”. Inoltre, l’articolo 35, comma 2, prevede che la durata delle concessioni di posteggio sia di dodici anni e che queste siano tacitamente rinnovate alla scadenza.
Le citate disposizioni della legge regionale Toscana n. 62/2018, che fissano il rinnovo automatico della durata di dodici anni e criteri di selezione che favoriscono i concessionari incumbent, risultano in violazione delle disposizioni nazionali ed euro-unitarie sopra illustrate, in quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica (oltre ad essere persino incongruenti rispetto alla durata delle nuove concessioni, stabilita, come visto, in dieci anni), nonché del tutto incompatibili con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza nazionale6 ed europea e dalla stessa Autorità.
Pertanto, l’Autorità rappresenta al Comune la necessità di procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza. L’Ente dovrà dunque disapplicare le disposizioni regionali interne contrastanti con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici delle concessioni.
Inoltre, l’Autorità invita il Comune a procedere all’espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, come indicati nell’articolo 11 della legge n. 214/2023, individuando criteri di assegnazione che garantiscano la più ampia partecipazione alla gara e non favoriscano il concessionario uscente a scapito di nuovi concorrenti, traducendosi in un’asimmetria a favore dei soggetti che già operano sul mercato. Del resto, la necessità di seguire criteri di aggiudicazione equi, trasparenti e non discriminatori è un principio generale dell’ordinamento europeo a tutela della creazione del mercato interno, volto a evitare ingiustificate preclusioni all’accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza.