Ancora vigente il divieto di scorrimento delle graduatorie per i posti neo istituiti
Con deliberazione n. 72/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha affermato che la flessibilità annuale del fabbisogno del personale non appare inconciliabile con il divieto di cui all’art. 91, comma quarto, TUEL, e né, soprattutto, appaiono essere venute meno le ragioni che hanno indotto il legislatore a escludere la possibilità di ricorrere alla graduatoria esistente per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso, essendo ancora presente l’esigenza di evitare che si possa strumentalmente rimodulare la dotazione di personale al fine di assumere idonei di cui è conosciuta l’identità.
La disciplina contenuta nell’art. 91, quanto comma, TUEL, pertanto, in assenza di modifiche espresse o di fenomeni di abrogazione implicita, risulta vigente e da osservare.