Anticipi di liquidità a valere sulle risorse PNRR
L’art. 1 comma 2 DL 95/2025 convertito in Legge n. 118/2025 dei giorni scorsi interviene in materia di anticipo di liquidità a valere sulle risorse PNRR.
La norma integra la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, prevista dall’articolo 18-quinquies del D.L. n. 113 del 2024, disponendo che le Amministrazioni centrali titolari, tenute ad assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse devono tener conto anche della quota assegnata a carico del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo.
La nota del servizio studi del Senato ricorda che in tema di anticipazioni di liquidità l'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l’ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo.
Il comma 2-bis dell’articolo 18-quinquies (introdotto dall’articolo 3-octies del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45) prevede che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento.
La disposizione in esame, introducendo i nuovi commi 2-ter e 2-quater al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, dispone che per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all’intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR (comma 2-ter).
Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare ogni tre mesi alla Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo (2-quater).
Si ricorda, al riguardo, che per fronteggiare nel settore degli appalti pubblici gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) è stato istituito il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) finalizzato a consentire l’inizio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi (articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). La dotazione del Fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con D.P.C.M. 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.
La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. In attuazione di tale normativa sono stati adottati una serie di decreti del Ragioniere Generale dello Stato che hanno provveduto all’assegnazione delle risorse del Fondo.
L'articolo 6, commi 3-8, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 ha definito le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi: il MEF anticipa le somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia. Il MEF eroga le anticipazioni di cassa alle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto (conto corrente di tesoreria n. 25091, istituito dall’articolo 1, commi 1037 e 1038 della legge 20 dicembre 2020, n. 178); tali somme de
vono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Le provviste di liquidità possono essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità.
Con il D.M. 6 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta. Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.