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Anticipo sugli appalti, problemi di cassa

L’art. 207 del DL 34/2020 "Rilancio" (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici) prevede la possibilità di concedere una anticipazione fino al 30% da parte dell’ente committente.  In particolare la norma prevede:

"1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi , con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini , e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2 . Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione dì cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35 , comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la  determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore".

La questione presenta per il Comune problemi di competenza e di cassa. Sotto il primo aspetto non è certo che l’ente abbia stanziato a Titolo I spesa le risorse necessarie per assicurare l’anticipo 30%, in caso di contratti di servizio pluriennali, con una poca incidenza di prestazioni sul primo anno. Sotto il secondo aspetto, sia per la spesa corrente sia per la spesa in conto capitale si presentano difficoltà nell’impatto sugli equilibri monetari.

La norma tuttavia fa salvi gli stanziamenti di competenza inferiori ("nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante")