Appalti e malfunzionamento della piattaforma telematica
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con parere di precontenzioso n. 506 approvato il 17 dicembre 2025, è intervenuta sulla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un Istituto Provinciale di Assistenza all’infanzia (importo a base di gara circa 5,48 milioni di euro), rilevando profili di illegittimità nella gestione dei termini di presentazione delle offerte a fronte di un malfunzionamento della piattaforma digitale.
La vicenda trae origine dall’istanza di una società esclusa, impossibilitata a trasmettere l’offerta a causa di criticità tecniche verificatesi nelle ultime ore utili. Il blocco del portale, accertato tra le ore 9:33 e le 10:43, ha sottratto agli operatori parte significativa del tempo residuo, senza che la stazione appaltante adottasse misure di sospensione o proroga del termine, né riaprisse i termini a seguito di ulteriori anomalie segnalate dall’istante prima della scadenza.
Richiamando l’art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023, l’Autorità ha ribadito che la stazione appaltante deve assicurare la partecipazione in presenza di comprovati malfunzionamenti, anche mediante sospensione e proroga proporzionata dei termini. In caso di incertezza sull’origine dell’errore — imputabile all’operatore o al sistema — il pregiudizio ricade sull’amministrazione, specie laddove sia stato previamente accertato un disservizio che abbia inciso sul tempo utile per la presentazione delle offerte.
Nel caso concreto, l’Anac ha valorizzato la diligenza dell’operatore economico, che aveva avviato tempestivamente le operazioni e segnalato le criticità tecniche, ritenendo pertanto fondata la contestazione. La stazione appaltante è stata invitata ad adottare i provvedimenti necessari, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, affinché l’istante possa partecipare alla gara; in difetto, dovrà motivare la propria decisione entro quindici giorni, con possibile attivazione del contenzioso da parte dell’Autorità.