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Appalti: i limiti alla digitalizzazione

La digitalizzazione delle procedure di gara non può tradursi in una delega in bianco al software. È questo il principio centrale affermato dal TAR Sicilia in una recente decisione destinata ad assumere rilievo nel dibattito sulla gestione digitale degli appalti pubblici e sull’uso di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.

La controversia riguardava una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si era svolta su piattaforma telematica e prevedeva l’attribuzione di un punteggio complessivo articolato tra offerta tecnica, offerta temporale e offerta economica. La parte tecnica, in particolare, era stata valutata attraverso criteri e sub-criteri, con attribuzione di coefficienti da parte dei commissari e successiva applicazione di formule matematiche e riparametrazioni.

Il nodo della vicenda è emerso dopo l’aggiudicazione. L’operatore secondo classificato ha contestato il punteggio tecnico attribuitogli, sostenendo che, applicando correttamente le formule previste dalla lex specialis ai coefficienti assegnati dalla commissione, il risultato finale sarebbe stato diverso e sufficiente a modificare la graduatoria. Secondo la prospettazione accolta dal Giudice amministrativo, l’errore di calcolo avrebbe inciso in modo determinante sull’esito della procedura.

Il profilo più rilevante ha riguardato la tracciabilità delle operazioni compiute dal sistema informatico. La stazione appaltante aveva sostenuto che, una volta inseriti nella piattaforma i dati di partenza, il software aveva automaticamente restituito il risultato finale, senza però che fossero disponibili prospetti intermedi o documenti idonei a ricostruire i passaggi matematici seguiti. In sostanza, l’amministrazione non era in grado di dimostrare come il programma fosse giunto al punteggio conclusivo.

Il TAR ha ritenuto tale impostazione incompatibile con i principi che governano l’azione amministrativa e, in particolare, con quelli di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e sindacabilità delle decisioni. La digitalizzazione, secondo il Giudice, rappresenta certamente una regola evolutiva dell’amministrazione contemporanea e costituisce ormai un elemento strutturale del ciclo di vita dei contratti pubblici. Tuttavia, essa conserva natura strumentale: serve a rendere più efficiente l’azione pubblica, ma non può sacrificare le garanzie che presidiano l’esercizio del potere amministrativo.

La decisione valorizza, in particolare, gli articoli 19 e 30 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che impongono alle stazioni appaltanti di assicurare tracciabilità, trasparenza, accessibilità ai dati e conoscibilità dei processi decisionali automatizzati. L’uso di strumenti informatici e procedure automatizzate è ammesso e incentivato, ma deve sempre consentire la comprensione della logica utilizzata, il controllo umano sul risultato e la possibilità di rettifica di eventuali errori.

Da qui il richiamo alla cosiddetta “riserva di umanità”, espressione con cui il TAR individua l’esigenza che la decisione automatizzata non sia mai esclusiva né incontrollabile. Il software può assistere l’amministrazione, ma non sostituirla integralmente nell’esercizio della funzione pubblica. L’organo amministrativo deve poter verificare, validare e, se necessario, correggere l’esito prodotto dalla macchina. Diversamente, il procedimento finirebbe per generare un’area opaca, sottratta non solo al controllo dei concorrenti e del giudice, ma persino alla stessa amministrazione procedente.

Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che la parte ricorrente avesse prodotto una perizia fondata su calcoli matematici ricostruiti a partire dai coefficienti attribuiti dai commissari. A fronte di tale dimostrazione, né la stazione appaltante né l’aggiudicataria avevano offerto una contestazione tecnica idonea a confutare il risultato alternativo. Il TAR ha quindi reputato fondata la censura relativa all’errore di calcolo, sottolineando che la perizia, pur essendo formalmente una produzione di parte, può assumere rilievo quando si basi su operazioni aritmetiche semplici, verificabili e non specificamente contestate.

In termini pratici, la decisione impone alle stazioni appaltanti un onere organizzativo e documentale più rigoroso: non basta che la piattaforma produca un punteggio, occorre che l’amministrazione sia in grado di spiegare come quel punteggio sia stato generato. La procedura digitale deve lasciare traccia dei passaggi rilevanti, soprattutto quando l’esito della gara dipende da calcoli, riparametrazioni o automatismi suscettibili di incidere sulla graduatoria.