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Appalti "labour intensive": verifica delle ritenute a partire dai versamenti di febbraio 2020, anche per i contratti in corso

La risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019 fornisce i primi chiarimenti sulla disposizione introdotta dall'art. 4 del D.L. 124/2019 che pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, "tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma" l’onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente" e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento, richiedendo all'impresa copia delle deleghe di pagamento, da rilasciarsi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. 
L'Agenzia chiarisce che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Inoltre, per quanto riguarda la decorrenza, i nuovi obblighi si applicano dal 1° gennaio 2020 e quindi con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020..