APPALTI: nessuna “iva teorica” sulle operazioni non imponibili ai fini del rilascio del DURF
A differenza dell’IVA in split payment o in reverse charge, per il calcolo dell’ “IVA teorica” ai fini dei versamenti registrati nel conto fiscale per il rilascio del documento unico di regolarità fiscale (DURF) non possono essere conteggiate le operazioni non imponibili IVA, come i servizi internazionali. Questo perché non è rinvenibile alcuna imposta “teorica” assolta da un soggetto diverso dal debitore originario.
Lo precisa la Risposta n. 123/2025 con riguardo a un’impresa, specializzata in servizi di spedizioni e logistica per fiere ed eventi, che è tenuta a fornire il DURF per partecipare alle gare d’appalto.
Si ricorda che il “DURF” è un documento rilasciato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 17bis del D.Lgs. 241/1997, sostitutivo di una serie di adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati, ai fini della verifica del versamento delle ritenute.
Ai sensi del predetto articolo, entro i cinque giorni lavorativi successivi, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di contratti, comunque denominati, che prevedano l'esecuzione di opere e servizi, per importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, trasmettono al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e relative addizionali trattenute ai lavoratori direttamente impiegati (i versamenti sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente), nonché l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 17bis c. 2 D.Lgs. 241/1997, ai fini della verifica del corretto adempimento.
Sono tuttavia escluse dagli obblighi di cui sopra le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 17bis c. 5, certificati dall’Agenzia delle entrate (Provvedimento prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020) tramite il rilascio del c.d. DURF. Fra i requisiti per il rilascio, rientra l’esecuzione, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Ai fini del calcolo di questi versamenti, nella risoluzione n. 53/2020, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, ai fini del calcolo della predetta soglia del 10%, occorre considerare anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) ed alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (split payment), atteso che l’obbligo di versamento dell’imposta dovuta è traslato, per finalità antifrode, sul committente/cessionario ovvero sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati. Tale specifica, invece, non si applica alle operazioni non imponibili.
La richiesta nasce dal fatto che non ricadere nei requisiti del rilascio del DURF, anche in assenza di irregolarità ma semplicemente per le caratteristiche della propria attività, comporta l'obbligo di assolvere agli adempimenti in maniera integrale, con un aggravio procedurale per imprese ma anche dei committenti.
Si ricorda che la disposizione si applica - limitatamente alle casistiche di cui all'art. 17bis - con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020, ad esclusione di quelli affidati dagli enti nell’ambito di attività istituzionali (art. 4 D.L. 124/2019; art. 17 bis D.Lgs. 241/1997; RM n.108/E del 23 Dicembre 2019 e n. 109/E 24 dicembre 2019, Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020).