← Indietro

Appalto per la gestione del convitto soggetto ad IVA

Il corrispettivo per la gestione di uno o più convitti è imponibile IVA, sia  per la retta pagata dall'utente che per l'integrazione del corrispettivo versato dall'ente che aveva indetto la gara per il servizio di gestione, qualora manchi, dal punto di vista giuridico, un "nesso istituzionale" tra il soggetto che eroga le prestazioni didattiche e quello che fornisce le prestazioni accessorie, come richiesto dalla Circolare 10 agosto 1994, n. 150 - punto 2 per concedere l'esenzione di cui al n. 20 dell'art. 10 del DPR 633/1972. Lo chiarisce la risposta n. 251/2019.
L’Amministrazione finanziaria ha a suo tempo precisato che, al fine di esentare da IVA le prestazioni di vitto ed alloggio accessorie a quelle didattiche, non è sufficiente l'esistenza di un rapporto convenzionale tra l'organismo che eroga le prestazioni didattiche (ed educative) e quello che fornisce le citate prestazioni accessorie, essendo, invece, necessario un nesso istituzionale tra detti organismi tale da assicurare un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati (circolare 10 agosto 1994, n. 150).
Nel caso di specie "tra la Provincia e la Società viene ad instaurarsi un rapporto contrattuale mediante il quale i servizi relativi alla gestione dei predetti convitti verranno forniti dalla società istante, in favore dei convittori, con una propria organizzazione, di beni e mezzi, autonoma rispetto a quella delle scuole pubbliche dagli stessi frequentate, dietro pagamento di un corrispettivo, definito nel bando di gara, che comprende una retta a carico del convittore e una quota a carico della Provincia. Dalla lettura della documentazione prodotta, tuttavia, non è possibile ravvisare la sussistenza, tra le predette parti, di uno specifico nesso istituzionale finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati, a cui fa riferimento la citata circolare n. 150 del 1994, tale da rendere le prestazioni rese dalla società istante, strettamente connesse all'attività didattica fornita dalla scuole pubbliche frequentate dai convittori". In particolare: "Tra i componenti degli organi collegiali della Società non figurano né i rappresentanti della Provincia né delle scuole che frequentano i convittori e la Società svolge diverse attività tra le quali è compresa anche quella di gestione di convitti e tale attività, peraltro, non costituisce, sulla base del volume d’affari realizzato, l’attività prevalente".
Da qui, l'imponibilità IVA del corrispettivo spettante all’affidatario (rette mensili corrisposte dai convittori e quota a carico della Provincia) per la gestione dei convitti..