Applicazione avanzo libero non può mascherare il disavanzo corrente
La Corte dei Conti Autonomie, con delibera 19/2019, richiama "l’attenzione degli enti sulla circostanza che il non infrequente ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero in sede di assestamento o di salvaguardia, per finanziare l’equilibrio della situazione corrente dell’esercizio, pur essendo ordinariamente previsto dalla legge, art. 187, co. 2 TUEL, va valutato non solo per i profili di regolarità contabile formale, ma anche per quelli sostanziali.