Applicazione avanzo per estinguere mutui, da ponderare
In sede di salvaguardia equilibri ex art. 193 Tuel, molti enti locali stanno valutando l’ipotesi di estinguere anticipatamente mutui, utilizzando la quota vincolata da alienazioni ex art. 56bis comma 11 DL 69/2013 e l’avanzo di amministrazione libero disponibile. Tuttavia occorre ponderare bene l’opportunità dell’operazione, che porterebbe certamente beneficio in parte corrente di bilancio sulle annualità successive.
Come noto, l’art. 187 comma 2 Tuel dispone:
2.La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
E) PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.
L’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero disponibile 2024 sulla competenza 2025, tuttavia, è possibile solo in presenza di almeno due condizioni:
1.Dimostrazione che le lettere precedenti di cui art. 187 comma 2 siano soddisfatte;
2.Valutare la convenienza economica dell’estinzione anticipata
Per valutare la convenienza economica dell'estinzione anticipata di un mutuo da parte di un Comune, occorre confrontare il costo della penale di estinzione anticipata con il risparmio finanziario derivante dal mancato pagamento degli interessi passivi residui, attualizzato alla data dell'estinzione.
In particolare, per il calcolo della convenienza occorre:
1.Determinare i flussi finanziari residui del mutuo, dati dalle quote di interessi ancora da pagare per ciascuna rata fino alla scadenza naturale (eventualmente anche dalle quote di capitale ma solo se la penale è calcolata sulla quota capitale residua)
2.Attualizzare i flussi degli interessi futuri: bisogna utilizzare un tasso di attualizzazione coerente con il costo-opportunità del denaro per l’ente, quale ad esempio il tasso di rendimento dei titoli pubblici a medio-lungo termine oppure il tasso interno di rendimento (TIR) del mutuo in essere.
3.Effettuare il confronto finale: se il valore attuale del risparmio interessi è maggiore della penale da pagare allora l’estinzione è conveniente.