Applicazione dell'avanzo libero prima della salvaguardia
Approvato il rendiconto 2024, emerge come ogni anno il dilemma: quando si potrà applicare l'avanzo libero?
L'art. 187 comma 2 TUEL è molto chiaro:
2.La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Quindi sarebbe necessario aspettare la salvaguardia degli equilibri finanziari di cui art. 193 TUEL prima di applicare l'avanzo libero, a differenza delle altre parti dell'avanzo, ovvero vincolato, destinato agli investimenti, accantonato.
Uno spiraglio viene proprio dalla Corte dei Conti, fermo restando la necessità di verificare comunque preventivamente il rispetto degli equilibri di bilancio.
Ricordiamo, come abbiamo già fatto in passato, che la Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 149/2024 ha affrontato il seguente quesito in merito alla possibilità di “utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (…) PRIMA DELL’APPROVAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI, precisando che, alla data attuale, il Bilancio dell’Ente presenta una situazione di equilibrio”.
La Corte dei Conti ritiene che “l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione così accertato, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge”.
La Corte dei Conti conclude “rispondendo sul punto al quesito, ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio”.
Purtuttavia non è da eludere un punto precedente della risposta dei magistrati contabili, ovvero: “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL. L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato stabiliscono, pertanto, un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione - al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi - che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”). In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge”.
In altri termini, l’ente locale deve preventivamente dimostrare l’assenza di debiti fuori bilancio e la sussistenza degli equilibri finanziari di bilancio prima di procedere con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per estinguere i mutui o finanziare spese correnti NON permanenti o spesa di investimento. MA NON E’ NECESSARIA UNA PREVENTIVA DELIBERA DI SALVAGUARDIA, emerge dal testo della risposta dei magistrati lombardi.