Approvato il ddl concorrenza, maggiore efficienza per gli affidamenti in house
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, previsto dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99. RELAZIONE.
Il provvedimento, rileva Palazzo Chigi, si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in quanto l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti dall’Italia e al cui rispetto risulta subordinato lo stanziamento dei fondi previsti. Inoltre, il testo tiene conto delta segnalazione al Governo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione AS2045/2025).
Si introducono disposizioni in materia di trasferimento tecnologico alle filiere produttive nazionali, volte a favore la diffusione delle conoscenze ai settori industriali. Di particolare rilievo è la previsione dell’adozione, da parte del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro dell’università e della ricerca, di un atto di indirizzo strategico volto a valorizzare le conoscenze e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive.
Nell’ottica di creare maggiore sinergia di azione fra i soggetti dotati di specifica competenza, la “Fondazione Tech e Biomedical” gestirà i 250 milioni di euro già stanziati destinati a finanziare progetti in materia di trasferimento tecnologico.
Nell’ambito dei servizi pubblici locali, sono previste specifiche misure con l’obiettivo di aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti.
Il Capo I contiene interventi finalizzati alla rimozione degli ostacoli alla concorrenza che si pongono in linea con i contenuti previsti dalla CID, nonché dalla segnalazione dell’AGCM, con specifico riguardo a due settori ritenuti prioritari per la crescita economica del Paese quali i servizi pubblici locali e la mobilità elettrica.
L’articolo 1, nell’ambito dei servizi pubblici locali, persegue l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali e degli altri enti competenti sulla gestione dei servizi pubblici locali.
Con l’articolo 30 del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, è stato previsto che gli enti di maggiori dimensioni (i Comuni e le loro eventuali forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti), debbano effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione.
Nello specifico, a legislazione vigente, l’ente pubblico competente è tenuto a rilevare, per ogni servizio affidato, il concreto andamento in relazione a ogni elemento previsto dal meesimo articolo
30. Tale disposizione, tuttavia, non contempla conseguenze per l’ipotesi in cui l’ente manchi di fornire informazioni relative a uno o più degli elementi indicati dalla norma, né richiede espressamente all’ente di trarre considerazioni conclusive sulla situazione gestionale (in senso positivo o negativo).
Anche per quanto riguarda le gestioni in house - sebbene l’articolo 17, comma 5, del d. lgs. n.
201/2022 stabilisca che l’ente è tenuto a dare conto, nell’ambito dell’analisi periodica delle partecipazioni di cui all’articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“TUSP”) delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giusti1ficano il mantenimento dell’affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione - non sono previste conseguenze nel caso in cui nonostante la gestione sia inefficiente si prosegua con tale affidamento. D’altra parte, il d. lgs. n. 201/2022 contiene alcune previsioni relative alla disciplina contrattuale tra l’ente e il gestore proprio con la finalità di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e il miglioramento della qualità dei servizi.
Da tale quadro normativo risulta che sebbene in caso di gestioni gravemente inefficienti – e quindi in violazione degli obblighi di servizio previsti dal regolatore o dal contratto di servizio – l’ente affidante disponga della facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, la scelta dei “criteri” in base ai quali soppesare l’effettiva inefficienza del servizio è rimessa alla valutazione “discrezionale” dell’ente che affida il servizio di trasporto pubblico locale.
Del resto, come emerge dalla stessa segnalazione dell’AGCM, dalla prima esperienza sull’analisi delle ricognizioni che sono state effettuata non si sono riscontrati casi in cui l’ente, all’esito delle ricognizioni, abbia effettivamente concluso con l’adozione di misure di carattere correttivo delle gestioni (in particolare di quelle in house).
Con il comma 1, al fine di rafforzare le attività di vigilanza e i controlli, si introducono tre commi all’articolo 30 del citato decreto legislativo. Nello specifico:
a) con il nuovo comma 1-bis si prevede che, nell’ambito della ricognizione, l’ente individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo con cui impone al gestore di elaborare, entro un termine massimo di tre mesi, un piano, contenente un cronoprogramma, per intraprendere le necessarie misure correttive che includano azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano vengono trasmessi all’ANAC per essere pubblicati nel portale telematico. L’AGCM effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sulla efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e al Parlamento.;
b) con il nuovo comma 1-ter vengono specificate, recependo le indicazioni di AGCM, le ipotesi in cui l’andamento della gestione dei servizi pubblici locali si considera insoddisfacente, ovvero quando:
1) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
2) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
3) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori ai benchmark individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d. lgs. n. 201/2022;
c) con il comma 1- quater si prevede che, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3.
Le nuove norme estendono al trasporto pubblico regionale sia gli obblighi di trasparenza e di ricognizione delle modalità di gestione degli affidamenti previsti per i servizi pubblici locali sia le disposizioni applicabili in caso di inefficienza nella gestione dei servizi stessi.
Inoltre, si interviene in materia di accreditamento sanitario, con la previsione di specifici criteri volti a favorire la concorrenza in vista della scadenza della proroga fissata per dicembre 2026.
Infine, il testo introduce nuove fattispecie sanzionatorie per l’uso professionale di prodotti cosmetici non conformi all’etichettatura e che comportino rischi per la salute, nonché per l’impiego in spazi pubblici di esche e topicidi pericolosi per animali domestici e soggetti vulnerabili, come i bambini.