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Arconet studia la rimodulazione delle quote di disavanzo da riaccertamento

Il DM MEF 02 aprile 2015 ha avuto il pregio di definire le regole del delicato passaggio tra il precedente ordinamento contabile di cui Dlgs 77/1995 e il nuovo ordinamento di cui Dlgs 118/2011 e smi, tramite il riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 di cui art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 e smi.

Tuttavia, il DM ha dimenticato di disciplinare il caso degli enti locali che, a fronte di un disavanzo da riaccertamento straordinario ad esempio di 300, con assorbimento in 30 anni tramite quote annuali di 10, hanno in realtà assorbito quote maggiori ad esempio di 15 o di 20. E’ evidente che tale maggiore recupero non possa tradursi in maggiore avanzo applicabile posto che lo stesso è "risucchiato" nel disavanzo ancora da assorbire.

Tuttavia, ci si è chiesti se a fronte di un maggiore assorbimento, negli anni, di disavanzo da riaccertamento straordinario si debba solo, di conseguenza, ridurre il tempo di recupero (es. non in 30 anni ma in 20 anni) oppure anche ridurre le quote di assorbimento (es. 8 anziché 10) a parità di tempo totale (comunque 30 anni).

Finora la Corte dei Conti si è dimostrata decisa a considerare solo la riduzione degli anni in cui ottenere il pieno assorbimento, a parità di quote annue da assorbire (nell’esempio 10), non a considerare l’ipotesi di riduzione delle quote di assorbimento a parità di arco temporale complessivo.

Nelle prossime settimane, la Commissione Arconet potrebbe dare il via libera anche a questa seconda forma conseguente il maggior riassorbimento, consentendo di ridurre le quote annuali di assorbimento a parità di durata del piano. Questa soluzione consente ossigeno finanziario alle attuali amministrazioni ma appesantisce ( o non evita di appesantire) gli equilibri finanziari delle amministrazioni successive