Area edificabile: la motivazione sull’avviso di accertamento
“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.” (art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992)
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.” (art.1 comma 162 l. 296/20069).
Sono questi i punti cardini sui quali la Corte di Cassazione, nell’ ordinanza n. 21162 del 24/07/2025, si è espressa sulla controversia tra un contribuente che, avendo ricevuto un avviso di accertamento IMU del 2008, contesterebbe all’Ente la mancata indicazione nella motivazione degli avvisi di accertamento dei "parametri tassativi" previsti in materia di ICI dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992; la violazione della disciplina della motivazione, emergente dal combinato disposto dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006 e dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1997 anche alla luce dell’art. 97 c. 3 Cost., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c..”
In particolare, il ricorrente metteva in evidenza che nell’ avviso di accertamento non si facesse riferimento agli elementi (previsti appunto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992) per la determinazione del valore venale e non si esporrebbe in modo analitico il procedimento di valutazione, omettendo di distinguere tra le diverse aree catastali e di considerare le specifiche caratteristiche dei terreni.
La Suprema Corte ha evidenziato che già nel secondo grado di giudizio la Corte di Giustizia tributaria avesse fatto corretta applicazione della normativa invocata, avendo certamente tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari.
In merito all’obbligo motivazionale dell'accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU), i giudici hanno evidenziato che deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501)”(Cass. 20/11/2024, n. 29845).
Dunque, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente che la motivazione dell'avviso di accertamento fosse comprensibile e che l'allegato contenente i valori venali fosse sufficiente.