Arera, adempimenti trasparenza rinviati al 30 giugno e al 30 luglio
Con delibera n. 59/2020 Arera – Autorità regolazione energia reti ambiente - ha disposto il rinvio al 30 giugno e al 30 luglio di alcuni adempimenti in materia di trasparenza di cui delibera della stessa Arera n. 444/2019 Allegato A. sotto riportato.
Delibera Arera 444/2019
Allegato A
Art. 2 - Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023.
2.2 Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi di cui ai successivi articoli si applicano:
a) al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
b) qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti:
i) al gestore che effettua l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
ii) al gestore delle attività di raccolta e trasporto e al gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade – limitatamente alle lettere da a) a i) del comma 3.1, ciascuno per gli aspetti di propria competenza
2.3 Le disposizioni stabilite dal presente provvedimento, che operano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, si applicano:
a) dal 1° aprile 2020, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
b) dal 1° gennaio 2021 per:
i) i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia, che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti;
ii) i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti
Articolo 11
Trasmissione di informazioni tra operatori
11.1 Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al presente provvedimento i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti:
a) le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 entro il 30 aprile 2020;
b) le informazioni sulle successive variazioni negli elementi di cui ai sopradetti commi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.2, entro 15 (quindici) giorni solari dalle relative modifiche.
11.2 Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 3.3 e all’Articolo 9, il gestore delle attività di raccolta e trasporto e il gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al soggetto gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti almeno 45 (quarantacinque) giorni solari prima del momento in cui le variazioni di rilievo del servizio diventano efficaci