ARERA conferma il bonus sociale rifiuti dal 2025, ma i problemi restano
Con Delibera n. 176/2025 ARERA non ha accolto le istanze dell’ANCI e ha confermato che il bonus sociale componente perequativa UR3, pari a 6 euro a utenza rifiuti, parte dal 2025.
ARERA, quindi, con tale provvedimento conferma le disposizioni urgenti di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 133/2025/R/rif per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti”, con particolare riferimento alle modifiche relative ai meccanismi di perequazione di cui all’articolo 2 e al comma 3.1 della medesima delibera.
Ricordiamo che la Delibera ARERA n. 133/2025, “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, è stata emana - in attuazione dell’articolo 57-bis del DL 124/2019 - dal successivo DPCM. 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025 (uscito con sei anni di ritardo).
Il bonus sociale dovrà essere versato dai Comuni a CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, secondo le modalità di cui delibera ARERA n. 386/2023 e Circolare CSEA n. 59/2024, con dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 2026.
I problemi per i Comuni sono evidenti, ad iniziare dall’emissione degli avvisi di pagamento ai contribuenti (già inviati - con invio unico, non con acconto e saldo - da parte di molti Comuni, che ora devono trasmettere un nuovo avviso solo per i 6 euro UR3 a utenza); al dubbio se tornare in Consiglio comunale (non serve assolutamente per recepire la disposizione, né per modificare la tariffa. Al massimo può essere necessario tornare in Consiglio comunale per modificare le scadenze dei pagamenti, in caso di invio unico); al mancato raccordo temporale tra il recepimento del bonus sociale da parte dei cittadini e il “balzello” ora richiesto a tutti gli utenti / contribuenti. Oltre a tutto è probabile che si chiedano ai cittadini quote maggiori di quelle che poi si riveleranno necessarie per erogare il bonus sociale agli aventi diritto. E la beffa deriva dal fatto che si ragiona per competenza e non per cassa, con insoluto sulle spalle dei Comuni.
La componente perequativa UR3 non incide sulla tariffa TARI o TARIP, è a parte, ma va spedita insieme agli avvisi di pagamento del tributo.
Ma non solo: come sarà riconosciuto agli aventi diritto (gli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico) il bonus sociale? Sarà necessario fare un ricalcolo degli avvisi di pagamento TARI 2025 oppure fare una compensazione sul quantum dovuto 2026?
Inoltre è probabile che in sede di dichiarazione alla CSEA, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2026,il Comune pur conoscendo l'ammontare complessivo del bonus sociale 2025 addebitato, non conoscerà l’importo del bonus rifiuti effettivamente riconosciuto agli utenti aventi diritto. La questione è molto rilevante, visto che il Comune dovrà versare a CSEA – entro il 15 marzo 2026 - la differenza tra l’importo del bonus sociale componente UR3 addebitata ad ogni utenza e l’importo del bonus effettivo beneficiato dagli utenti aventi diritto (che tra l’altro pagheranno come gli altri utenti 6 euro, prima di ricevere il bonus).
A complicare la situazione c’è anche la frapposizione del bonus sociale con il comma 660 art. 1 legge 147/2013 che dispone: “Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”. Tali riduzioni sociali, applicate sulla base dell’ISEE, sono mediamente più alte del bonus sociale UR3 che consente all’utente una riduzione del 25% del dovuto Tari o Tarip, limitatamente ad una sola utenza. Ma allora: il bonus sociale confluisce nelle agevolazioni di cui comma 660 citato oppure si aggiunge?
Poi per completare il quadro, occorre anche evidenziare che ARERA ha dato attuazione velocemente al DPCM 24/2025 con delibera n. 133 del 01 aprile 2025, ma ha rinviato a successivi provvedimenti le regole applicative del bonus sociale (lo farà entro agosto 2025).
Aspetto positivo è invece il rinvio al 30 giugno 2025 - disposto dall’art. 10 ter DL 25/2025 - del termine, fissato al 30 aprile 2025, dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Nell’operare tale differimento, la novella normativa precisa che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
Si ricorda comunque che il PEF Rifiuti 2024-2025 è già stato validato lo scorso anno ai sensi della delibera Arera n. 389/2023 e si aggiornerà nel 2026, fermo restando possibili variazioni straordinarie 2025, come nel caso di subentro di un nuovo gestore.
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