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Rottamazione-quinquies: art 10-quinquies e le nuove scandenze

La Legge 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026, che modifica l’art.10-quinquies della Legge n. 88/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/06/2026.

I termini dell’art 10-quinquies della Legge 88/2026, vengono così riscritti:

  1. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate:

a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

d) l’agente della riscossione invia la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;

e) gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a) , della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinquies , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Come indicato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 10-quinquies, comma 1, devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026, a mezzo PEC all’indirizzo: adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modulo “Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali - pdf”, debitamente compilato.

Al fine di consentirne la corretta acquisizione tramite lavorazione automatizzata, il modello deve essere restituito utilizzando il medesimo formato pubblicato (PDF editabile) e non sotto forma di immagine scansionata.

Dunque, entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo.

L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Delfino & Partners spa è lieta di offrire il proprio supporto per tale adempimento, qualora il vostro Ente voglia aderire.

Delfino & Partners spa è iscritta all'Albo Ministero Economia e Finanze Sezione seconda – Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate - e segue gli enti locali nell'attività ordinaria e nell'attività di recupero di tutti i tributi.

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