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Art Bonus: escluso per la Fondazione privata

Secondo la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 250/2019, non può beneficiare del c.d. "Art bonus" (che consiste in un credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate) la Fondazione privata che gestisce uno spazio di proprietà del Comune, utilizzato per realizzare iniziative culturali dedicate all’infanzia (mostre tematiche temporanee, laboratori multimediali didattici e creativi, laboratori formativi-educativi, attività anche estive dedicate a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori) e nel quale ha realizzato, in base alla convenzione stipulata, un Museo, per il quale si richiede il beneficio fiscale in questione.
Nel caso di specie, acquisito il parere del Mibact, con riguardo alla Fondazione "non si rilevano caratteristiche che possano soddisfare il requisito dell’appartenenza pubblica previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014", considerato che "la Fondazione, ente di diritto privato, non è stato costituito per iniziativa di uno o più soggetti pubblici, non è sottoposto a controllo analogo da parte di un soggetto pubblico, non ha in gestione una collezione pubblica". In mancanza del requisito dell’appartenenza pubblica, l'Agenzia ritiene che le erogazioni liberali, destinate al sostegno delle attività della Fondazione, non siano ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus.
Va evidenziato che l'Art Bonus spetta, come precisato dalla nota, anche "qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi". La Fondazione, tuttavia, riteneva "di poter essere assimilata ad un "istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica". Ipotesi evidentemente esclusa dal Ministero, avendo avuto in concessione lo spazio a seguito di un bando di gara e, presumibilmente, mancando, in capo allo spazio stesso i requisiti per essere considerato tra gli  "istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).".