← Indietro

Assegnati i fondi Covid ai territori della zona rossa

Il Ministero dell’Interno comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 112, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in data 27 maggio 2020 è stato emanato il decreto che ha disposto il riparto delle risorse disponibili , sulla base della popolazione residente, in favore dei comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Inoltre, in data 28 maggio 2020, è stato disposto il pagamento a favore dei citati comuni per un importo totale erogato pari a 200 milioni di euro.

I relativi importi sono visualizzabili sul sito della Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nella sezione Banca dati – pagamenti

 

Richiamo normativo

DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020 art. 112 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

1.  In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma in questione è stato modificato con Comunicato 20 maggio 2020, relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020):

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:

- alla pagina 111, all'articolo 112:

nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;

al comma 1, primo periodo, le parole: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ....» sono soppresse;

- alla pagina 204, all'articolo 226, comma 1, anziché: «... del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ...», leggasi: «... del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ....»;

- alla pagina 228, all'articolo 249, comma 1, anziché: «... del medesimo articolo 250, possono essere applicati...», leggasi: «... del medesimo articolo 247, possono essere applicati...».

 

DL 23/2020 art. 18 comma 6: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.