Asseverazione crediti debiti per l'equilibrio tendenziale
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 150/2025, ha rilevato ancora una volta l’importanza della corretta asseverazione crediti / debiti tra l’ente locale e le proprie società ed enti partecipati.
Dall'esame delle delibere di controllo finanziario, sono emerse criticità che contraddicono le finalità della nuova modalità di rappresentazione contabile, introdotto per garantire una migliore corrispondenza tra le grandezze economiche e finanziarie del bilancio degli enti locali. Tra le anzidette criticità rilevanti ai fini della corretta determinazione degli equilibri di bilancio, assumono specifico risalto le mancate asseverazioni contemplate dall'art. 11, co. 6, lett. j), del D.Lgs. N. 118/2011: esso richiede che la relazione sulla gestione evidenzia i crediti e debiti reciproci con enti strumentali e società partecipare, adottando i provvedimenti necessari per la riconciliazione entro il termine dell'esercizio.
La criticità è senz'altro di assoluta importanza, dal momento che, come noto, essa vulnera il “principio dell'equilibrio tendenziale che deve ispirare la disciplina e la gestione del bilancio pubblico.
In sostanza, l'equilibrio complessivo – a meno di non voler pregiudicare con una compressione sproporzionata l'autonomia di un singolo ente territoriale – deve essere congruente e coordinato con l'equilibrio dei singoli componenti aggregata se non si vuole compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica (…). È stato in proposito precisato che “il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi” (sent. n. 101 del 2018). E quindi il superiore interesse alla realizzazione dell'equilibrio della finanza pubblica allargata trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell'Ente che vi è soggetto e – con riguardo alle autonomie territoriali, categoria di appartenenza della ricorrente – nell'esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate” (Corte cost. sent. n. 6/2019).